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LEGGE 3 aprile 1989, n. 123

Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani.

note: Entrata in vigore della legge: 26/04/1989
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Testo in vigore dal:  26-4-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, assume la denominazione di Istituto nazionale di studi verdiani.
2. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123, ed ha sede in Parma.
3. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale.
In particolare:
a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attività e alla vita di Giuseppe Verdi, nonché delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti al filone culturale verdiano;
b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, sui precedenti e gli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;
c) sviluppa attività di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;
d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operatività specialistica d'intesa, se del caso, con altri enti che abbiano competenza in materia di formazione professionale;
e) presta consulenza scientifica e collaborazione ad istituti culturali italiani e stranieri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 290/1963, abrogata dall'art. 12 della presente legge, reca: "Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani". Con l'art. 1 della predetta legge n. 290/63, del quale si omette la pubblicazione, è stato istituito l'Istituto in parola, sottoponendolo alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, e ne sono stati determinati gli scopi.
- La legge n. 123/1980 reca: "Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali".