stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 febbraio 1989, n. 83

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

note: Entrata in vigore della legge: 25-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-3-1989 al: 25-6-2012
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Soggetti beneficiari
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.
2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.
3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note all'art. 1:
- Il testo del primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione) del codice civile è il seguente:
"Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
(omissis);
5) altre attività ausiliarie delle precedenti".
- La legge n. 443/1985 è la legge-quadro per l'artigianato.
- Il testo dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:
"Il CIPI provvede:
(omissis);
f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge".
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:
"Art. 2359 (Società controllate e società collegate).
- Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa".