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LEGGE 21 febbraio 1989, n. 63

Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal: 1-1-1995
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1 
  1.  Il  personale  tecnico  ed  amministrativo   di   ruolo   delle
universita',  degli  istituti  di  istruzione  universitaria,   degli
osservatori  astronomici,  astrofisici,  vulcanologici  e  vesuviano,
nonche' il  personale  delle  opere  universitarie  delle  regioni  a
statuto  speciale  fino  all'effettivo  inquadramento  previsto   dal
decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o
inquadrato successivamente alla data del 1 luglio 1979  su  posti  di
ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le
relative procedure concorsuali, o  che,  per  mancanza  di  requisiti
temporali previsti dal decreto interministeriale dei  Ministri  della
pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non  abbia  potuto
beneficiare  dell'inquadramento   per   mansioni   ai   sensi   delle
disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11  luglio  1980,  n.
312,  e'  inquadrato  nei  profili  professionali  delle   qualifiche
funzionali delle rispettive  aree  funzionali  secondo  le  modalita'
fissate dai commi 2, 3, 4 e 5. 
  2. Il predetto personale, sempre che abbia superato  il  prescritto
periodo di prova, puo' presentare domanda  di  inquadramento  per  il
profilo professionale per il quale ritenga  di  avere  titolo,  sulla
base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso  del  titolo
di studio richiesto per l'accesso a tale  profilo,  sempre  che  tale
titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni  di  carattere
generale per il particolare tipo di attivita' tecnica,  specialistica
o professionale. 
  3. La congruenza tra il profilo  per  il  quale  e'  presentata  la
domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura  presso
la  quale  gli  aventi  titoli  prestano   servizio   e'   demandata,
rispettivamente, al consiglio di amministrazione  dell'universita'  o
dell'opera   universitaria,    ovvero    al    consiglio    direttivo
dell'osservatorio, attraverso una o piu' commissioni  articolate  per
le diverse aree funzionali. 
  4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi  titoli  sono
sottoposti ad una prova  idoneativa,  diretta  ad  accertare  sia  la
formazione, sia la specifica esperienza  lavorativa  acquisita  nella
struttura presso  cui  gli  stessi  prestano  servizio.  Le  relative
commissioni  esaminatrici  sono  costituite  conformemente  a  quanto
previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983. 
  5.  Il  personale  che  abbia  superato  la  prova  idoneativa   e'
inquadrato,  con  gli  stessi  criteri  e  modalita'  previsti  dalle
disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11  luglio  1980,
n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il
quale ha conseguito l'idoneita'. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine  del  periodo  di
prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma  1,  nonche'
al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in  periodo  di
prova alla data del 1 luglio 1979,  sia  stato  inquadrato  ai  sensi
dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella  qualifica
corrispondente a quella di appartenenza. ((1)) 
    

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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con  l'art.  23,  comma
13) che il presente articolo va interpretato nel senso che i benefici
ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale  in  servizio
alla data di entrata in vigore della legge medesima.