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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 37

Contenimento della spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore della legge: 10-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal:  10-2-1989 al: 26-11-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Misure in materia di assistenza farmaceutica
1. Fino al 31 dicembre 1989 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale.
2. La commissione consultiva unica del farmaco provvede entro il 28 febbraio 1989 alla individuazione della confezione ottimale delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale, in funzione del ciclo di terapia. Il CIP ridetermina entro i successivi sessanta giorni il prezzo delle nuove confezioni, sulla base dei parametri adottati per le confezioni sostituite, con riferimento esclusivo alla variazione del dimensionamento.
3. Il Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché del piano di settore e del decreto del Ministro della sanità 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, provvede entro il 31 dicembre 1989 alla revisione del prontuario terapeutico nazionale, secondo quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed emana il relativo decreto.
4. Nel prontuario terapeutico nazionale devono comunque essere rappresentate le categorie di sostanze farmacologicamente attive nella prevenzione e cura di patologie esistenti sul territorio nazionale, e, a tal fine, la commissione consultiva unica del farmaco procede alla revisione delle indicazioni terapeutiche di tutte le specialità medicinali registrate. Entro il 30 giugno 1989 il Ministro della sanità riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento dei lavori della commissione consultiva unica del farmaco.
5. Le specialità medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 1988, sono sottoposte alla valutazione della commissione consultiva unica del farmaco, perché indichi entro il 28 febbraio 1989 quelle da escludere dal prontuario terapeutico nazionale.
6. Entro la stessa data, la commissione consultiva unica del farmaco individua le specialità medicinali attualmente inserite nel prontuario terapeutico sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui al comma 5, e indica quelle da escludere dal prontuario terapeutico nazionale.
7. L'esclusione dal prontuario terapeutico nazionale delle specialità medicinali di cui ai commi 5 e 6 ha effetto a decorrere dal 30 giugno 1990.
8. Il termine per la determinazione da parte del CIP del prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale è prorogato al 31 marzo 1989. Scaduto tale termine senza esito, i prezzi sono fissati entro il 30 giugno 1989 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. I farmacisti sono tenuti a rifornirsi entro i successivi novanta giorni dei galenici inclusi nell'elenco minimo individuato con decreto del Ministro della sanità. Il Ministero della sanità, attraverso il bollettino di informazione sui farmaci, segnala a tutti i medici le disponibilità dei galenici e le relative indicazioni terapeutiche.
9. Il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta è abrogato nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate con decreto del Ministro della sanità, adeguatamente certificate dal medico di famiglia.
10. Entro il 30 giugno 1989 tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si dotano del sistema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica. In caso di mancato adempimento si provvede ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta del Ministro della sanità.
11. A partire dal 1 gennaio 1989 viene adottato il codice fiscale come numero distintivo dei cittadini nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale. Per i cittadini che ne sono sprovvisti tale adozione ha decorrenza secondo i termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono impartite disposizioni per agevolare l'attribuzione del codice fiscale anche attraverso la collaborazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali.
12. Per semplificare le operazioni di trascrizione del codice e del nominativo dei cittadini sulle ricette a lettura automatica, i medici dipendenti e convenzionati utilizzano i tesserini plastificati, contenenti il codice fiscale, rilasciati ai cittadini dal Ministero delle finanze e all'uopo saranno dotati, a carico del Servizio sanitario nazionale, di apposite stampigliatrici entro il 30 giugno 1989. Per i cittadini non ancora in possesso del tesserino plastificato e fino a quando non sarà ad essi rilasciato, le stesse operazioni di trascrizione sono effettuate manualmente. Con decreto del Ministro della sanità sono determinati i termini e le modalità d'uso del tesserino plastificato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 443/1987 reca: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".
- Il testo dell'art. 30, comma 3, della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente: "Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, della economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco".
- Il testo dell'art. 32, terzo comma, della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984) è il seguente: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dell'industria, presenta al CIPE un piano di settore per la ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione.
Esso deve, altresì, essere in armonia con i criteri indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario terapeutico".
- Il D.M. 13 aprile 1984 concerne: "Revisione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale".
- La legge n. 67/1988 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)".
- Il testo dell'art. 6 del D.M. 13 aprile 1984 è il seguente:
"Art. 6. - Con successivi decreti saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, in base a criteri di gradualità e tenuto conto, anche, di quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, farmaci appartenenti ai seguenti gruppi terapeutici:
coleretici;
coadiuvanti terapia iperammoniemie;
enzimi digestivi (escluso pancreatina ad alto dosaggio);
antiacidosici;
agenti nutrizionali;
vitaminici;
antianemici associati;
estratti cortico-surrenali;
reversivi per uso topico;
alcuni chemio-antibiotici associati sistemici".
- Il D.M. 30 luglio 1988 concerne: "Elenco delle specialità medicinali" di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 30 luglio 1988, n. 307, recante: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".
- Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente: "In caso di persistenti inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".