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LEGGE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1989, n. 1

Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

note: Entrata in vigore della legge: 18/01/1989
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vigente al 11/12/2024
Testo in vigore dal:  18-1-1989

Art. 2

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: "e contro i Ministri".

Note all'art. 2:
- Si riporta l'intero testo dell'art. 134 della Costituzione, comprensivo della modifica intervenuta all'ultimo capoverso ai sensi della presente legge:
"Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione".
- Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 135 della Costituzione così come modificato dalla presente legge: "Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".