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DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1989, n. 3

Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-01-1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 07 marzo 1989, n. 84 (in G.U. 10/03/1989, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-1-1989 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il concorso da parte dell'Italia nel finanziamento del bilancio delle Comunità europee nel 1988, in attuazione dell'accordo intergovernativo del 22 giugno 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per assicurare il concorso nel finanziamento del bilancio delle Comunità europee per l'anno 1988, è autorizzato il versamento, sotto forma di anticipi non rimborsabili, nell'importo massimo del controvalore in lire di 1.371.840.144 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'accordo intergovernativo stipulato dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 22 giugno 1988.