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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1988, n. 550

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote IRPEF e l'elevazione di talune detrazioni ai fini dell'IRPEF, nonchè per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA dovuta da particolari categorie di contribuenti e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive. Disposizioni urgenti per ampliare gli imponibili e per contenere le elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/01/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1989)
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Testo in vigore dal:  1-1-1989 al: 1-3-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione delle aliquote IRPEF e l'elevazione di talune detrazioni ai fini dell'IRPEF, per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA dovuta da particolari categorie di contribuenti e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:
a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;
b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;
c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;
d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;
e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;
f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;
g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.