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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 settembre 1988, n. 537

Integrazione della composizione della commissione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 289, recante norme per il conseguimento dell'abilitazione da parte di soggetti diversi dai chimici dei porti, da incaricare degli accertamenti tecnici di cui alla regola 8 dell'allegato II della convenzione Marpol '73/78.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/1/1989
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Testo in vigore dal:  6-1-1989

Art. 1

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25 luglio 1988, recante norme per il conseguimento dell'abilitazione da parte di soggetti diversi dai chimici di porto, da incaricare negli accertamenti tecnici di cui alla regola 8 dell'allegato II della convenzione Marpol '73/78;
Considerata l'opportunità di modificare la composizione della commissione prevista dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 8 marzo 1988 al fine di consentirne l'integrazione con un funzionario della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;
Decreta:
La commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1988, è integrata con un funzionario della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 settembre 1988

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 settembre 1988 Il Ministro: PRANDINI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 3 del D.M. 8 marzo 1988, n. 289, è il seguente:
"Art. 3. - La valutazione tecnica e l'istruttoria delle istanze di cui al precedente art. 2 è effettuata da apposita commissione da nominarsi con separato decreto e composta da un rappresentante dell'ispettorato tecnico, da un funzionario dell'ispettorato centrale per la difesa del mare, da un funzionario della Direzione generale del demanio marittimo e porti, da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e da un esperto nel settore, estraneo all'Amministrazione della marina mercantile.
L'abilitazione è rilasciata con provvedimento del Ministro della marina mercantile ed è relativa ai porti per i quali sia ravvisata l'opportunità.
L'abilitazione è revocata a motivato giudizio del Ministro della marina mercantile allorché vengano meno le condizioni e i presupposti che ne hanno determinato il rilascio o in caso di gravi mancanze da parte dell'abilitato.
Presso il Ministero della marina mercantile è tenuto apposito elenco dei soggetti abilitati ai sensi del presente decreto".