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LEGGE 22 novembre 1988, n. 529

Accettazione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984.

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Testo in vigore dal:  15-12-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VI, paragrafo A1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1 della legge:
Lo statuto dell'AIEA è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 27 settembre 1957, n. 876.