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COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 27 ottobre 1988, n. 502

Direttive per il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.

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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  6-12-1988

Art. 1

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE
Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 28 ottobre 1968, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1988, che riserva alla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca una quota non superiore al 10 per cento delle disponibilità del predetto Fondo;
Viste le proprie delibere del 22 dicembre 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio 1983, e dell'8 agosto 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1984, recanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;
Visto l'art. 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986 relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;
Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, trasmessa con nota n. 681/ACG/88 del 9 settembre 1988, relativa agli indirizzi per il finanziamento delle attività di formazione professionale nel campo della ricerca applicata;
Considerato che l'obiettivo di una adeguata qualificazione professionale in tale settore può essere conseguito attraverso la stretta collaborazione dei diversi soggetti operanti nel settore della ricerca;
Considerato altresì che gli interventi pubblici posti in essere con le risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata possono costituire le linee di azione lungo le quali può svolgersi il processo formativo idoneo alla formazione di ricercatori e tecnici di ricerca;
Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
Delibera:
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per finanziare l'attività di formazione professionale nel settore della ricerca applicata prevista dall'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si attiene alle seguenti direttive:
1. Il Fondo finanzia le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima competitività internazionale dei settori interessati.
Con tale attività si intende sviluppare il processo di orientamento e qualificazione tecnica, scientifica e/o gestionale di persone di età non superiore a ventinove anni, in possesso di un idoneo titolo di studio, anche in relazione alle necessità di formazione di nuove figure professionali.
1.2. Le attività di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai soggetti di cui all'art. 2 della legge n. 46/1982, che si avvalgono a tal fine delle strutture universitarie e post-universitarie pubbliche o private anche comunitarie o internazionali e/o delle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo.
1.3. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale unita all'esperienza operativa derivante dall'affiancamento al personale impiegato nella realizzazione di attività di ricerca applicata, le attività di formazione hanno per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti alle attività di ricerca.
In relazione ai livelli di maggior qualificazione, le attività di formazione riguardano altresì l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa dei progetti di ricerca applicata.
2. I soggetti ammissibili agli interventi del Fondo possono presentare i progetti di formazione sia in forma autonoma sia congiuntamente a quelli riguardanti le iniziative di ricerca applicata nelle varie forme previste dalle norme vigenti.
2.1. Le proposte evidenzieranno, tra l'altro, la rispondenza delle attività di formazione alle esigenze scientifiche e tecnologiche del settore interessato, anche in riferimento ai livelli di qualificazione previsti, la conseguente valutazione in termini di ricadute occupazionali, le caratteristiche e le modalità attuative delle attività di formazione, le strutture coinvolte, i partecipanti, le metodologie e le procedure di selezione, la durata espressa anche in ore formative, le relative spese.
2.2. Sono finanziabili le spese, anche se sostenute all'estero riguardanti:
la preparazione e la gestione delle attività considerate, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate;
il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostamento attinenti l'attività di formazione;
la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresi i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente.
2.3. Tutte le obbligazioni e le relative responsabilità nei confronti dei terzi comunque derivanti dall'attuazione delle attività di formazione, sono a carico del soggetto proponente che dovrà, pertanto, rilasciare apposita dichiarazione di esonero del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dell'Istituto mobiliare italiano.
3. La presentazione, l'istruttoria e il finanziamento delle attività di formazione seguono le stesse procedure e modalità, previste dalla normativa in vigore per le iniziative di ricerca applicata.
4. In sede di ripartizione annuale delle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica stabilisce, entro il limite massimo del 10 per cento, la quota delle risorse finanziarie da destinare ai progetti di formazione professionale; le somme non utilizzate alla fine di ciascun anno, affluiscono alle disponibilità complessive dell'anno successivo.
5. I finanziamenti delle attività di formazione concessi sotto forma di contributo nella spesa possono raggiungere il 65% dei costi, elevabile all'85% nel caso di piccole e medie imprese e di progetti prevalentemente svolti nel Mezzogiorno. Le proposte di attività di formazione collegate a progetti di ricerca applicata definiti autonomamente dai soggetti ammissibili, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, costituiscono elemento di priorità ai fini della concessione del finanziamento a favore del progetto stesso. Si intendono collegate anche quelle proposte di formazione che prevedono una scadenza delle attività di formazione posteriore a quella di conclusione della ricerca.
Costituisce altresì elemento di priorità la realizzazione di programmi di formazione professionale, anche di natura consortile, a favore delle piccole e medie imprese.
5.1. Proposte di attività di formazione aggiuntive a progetti di ricerca già presentati, possono essere inviate entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
5.2. Relativamente ai progetti di ricerca applicata che sono stati ammessi al finanziamento successivamente all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed a valere sulle disponibilità del Fondo per il 1988, si applicano le disposizioni della presente direttiva.
I soggetti beneficiari di detti interventi possono presentare all'Istituto mobiliare italiano, prima della stipula dei contratti con l'Istituto stesso, proposte per attività di formazione; il costo di formazione si intende aggiuntivo al costo del progetto di ricerca.
5.3. I soggetti destinatari di finanziamenti per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.
5.4. Sull'andamento delle attività di formazione e sui risultati finali conseguiti, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sottopone al CIPI circostanziate relazioni entro il 31 marzo di ciascun anno.
6. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in sede di definizione dei programmi nazionali di ricerca, valuta l'opportunità, a fronte di ciascun tema di ricerca previsto, di realizzare con le modalità dei contratti di ricerca progetti di formazione individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese.
Le relative offerte costituiscono elemento di valutazione ai fini dell'assegnazione dei contratti di ricerca per l'esecuzione dei singoli temi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con particolare riferimento alle attività di formazione a favore delle piccole e medie imprese o per l'occupazione giovanile, specie nel Mezzogiorno.
6.1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del CIPI le proposte di attività di formazione - da sviluppare in stretto raccordo con le strutture universitarie e post-universitarie - presentate dalle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo.
Tali proposte devono essere relative ai programmi nazionali di ricerca nei quali le società già figurano assegnatarie di contratti, da integrare allo scopo.
6.2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in relazione ai programmi nazionali di ricerca per le biotecnologie avanzate e per le tecnologie in cardiologia, per i quali non risultano ancora assegnati i contratti di ricerca, sottopone all'approvazione del CIPI le proposte di attività di formazione - da sviluppare in stretto raccordo con le strutture universitarie e post-universitarie - presentate dalle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo ed operanti nei rispettivi settori considerati, per la successiva realizzazione, da parte delle società stesse, tramite appositi contratti di ricerca.
6.3. I soggetti destinatari dei finanziamenti per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante, apposita scheda di valutazione sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.
I relativi giudizi devono essee formulati da apposita commissione designata, su richiesta del soggetto contraente, da una delle strutture universitarie e postuniversitarie non coinvolte nell'attività di formazione.
Tale commissione deve essere costituita da rappresentanti del mondo accademico e produttivo.
6.4. Sull'andamento delle attività di formazione e sui risultati finali conseguiti, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sottopone al CIPI, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dettagliata relazione che integra quella prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 46/1982 in materia di programmi nazionali e contratti di ricerca.
7. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica porrà in atto i necessari raccordi operativi con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione agli interventi di cui alla presente delibera, anche al fine di favorire le iniziative opportune dirette a consentire l'accesso dei progetti di formazione professionale ai benefici del Fondo sociale europeo, conformemente alle vigenti normative comunitarie e nazionali.
La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Roma, addì 27 ottobre 1988
Il Presidente delegato: FANFANI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
Il testo vigente del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: "Una quota fino al 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, con priorità per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, è utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di età non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attività di formazione professionale saranno utilizzate le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento devono documentare i risultati delle suddette attività di formazione. Sulle suindicate attività il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'art. 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46".

Note al dispositivo:
- Per il testo del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 67/1988, si rinvia alla precedente nota.
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 46/1982, è il seguente:
"Art. 2. - Possono beneficiare degli interventi del Fondo i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
d) società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra le imprese industriali ed enti pubblici.
Il Fondo finanzia i seguenti tipi di attività:
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica".
- Il testo vigente dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 46/1982 è il seguente: "Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'art. 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici".