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LEGGE 15 novembre 1988, n. 486

Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

note: Entrata in vigore della legge: 17/11/1988
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Testo in vigore dal: 17-11-1988
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  ottobre
1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:
  "Con  decreto  del Presidente della Repubblica previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un
prefetto  della  Repubblica puo' essere nominato Alto commissario per
il  coordinamento  della  lotta  contro   la   delinquenza   mafiosa.
L'incarico  ha  durata  non  superiore  a  un  triennio e puo' essere
prorogato fino ad ulteriori tre anni.
  Con  proprio  decreto,  il  Ministro  dell'interno,  ai  fini della
prevenzione e della  lotta  contro  la  delinquenza  mafiosa,  delega
all'Alto   commissario   poteri   di  coordinamento  tra  gli  organi
amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano  nazionale,
stabilendo  modalita'  e  limiti  per l'esercizio della delega; detta
specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli  uffici
e  servizi  presso  le  prefetture,  degli  uffici posti alle dirette
dipendenze dell'Alto  commissario,  assegnando  a  questi  ultimi  il
relativo  personale,  anche  in deroga alle norme vigenti, sentite le
amministrazioni interessate.
  L'Alto    commissario    trasmette   periodicamente   al   Ministro
dell'interno   relazioni   informative   sull'attivita'   svolta    e
valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo mafioso".
  2.  Il  terzo  comma  del  predetto  articolo  1  e' sostituito dal
seguente:
  "Qualora   sulla   base  di  elementi  comunque  acquisiti  vi  sia
necessita' di verificare se ricorrano pericoli  di  infiltrazione  da
parte  della  delinquenza  di tipo mafioso, all'Alto commissario sono
attribuiti, anche in deroga  alle  disposizioni  vigenti,  poteri  di
accesso  e  di  accertamento  presso  pubbliche amministrazioni, enti
pubblici anche economici, banche,  istituti  di  credito  pubblici  e
privati,  societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa'
che  esercita  la  raccolta   del   risparmio   o   l'intermediazione
finanziaria, con la possibilita' di avvalersi degli organi di polizia
tributaria".
  3.  L'ultimo  comma  del  predetto  articolo  1  e'  sostituito dal
seguente:
  "L'Alto  commissario  e'  destinatario  di  tutte  le comunicazioni
provenienti  dal  Servizio  per  le  informazioni  e   la   sicurezza
democratica  (SISDE)  ai  sensi  dell'articolo 6, ultimo comma, della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresi', di quelle provenienti dal
Servizio  per  le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando
riguardino fatti comunque connessi  ad  attivita'  di  tipo  mafioso.
L'Alto  commissario,  d'intesa  con  il  direttore  del  SISDE,  puo'
disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle  strutture
e  dei  mezzi del Servizio, in base a modalita' stabilite nel decreto
di cui al precedente secondo comma".
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente dell Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.L. n. 629/1982 concerne: "Misure urgenti per il
          coordinamento della lotta contro la  delinquenza  mafiosa".
          Il testo vigente del relativo art. 1 e' il seguente:
             "Art.  1.  - Con decreto del Presidente della Repubblica
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta  del  Ministro  dell'interno,  un  prefetto  della
          Repubblica puo' essere nominato  Alto  commissario  per  il
          coordinamento  della  lotta  contro la delinquenza mafiosa.
          L'incarico ha durata non superiore a  un  triennio  e  puo'
          essere prorogato fino ad ulteriori tre anni.
             Con  proprio  decreto, il Ministro dell'interno, ai fini
          della prevenzione  e  della  lotta  contro  la  delinquenza
          mafiosa,    delega    all'Alto    commissario   poteri   di
          coordinamento tra gli organi amministrativi e  di  polizia,
          sul   piano   locale  e  sul  piano  nazionale,  stabilendo
          modalita' e limiti  per  l'esercizio  della  delega;  detta
          specifiche  disposizioni  per  l'organizzazione,  oltre che
          degli uffici e servizi presso le prefetture,  degli  uffici
          posti   alle   dirette  dipendenze  dell'Alto  commissario,
          assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche  in
          deroga  alle  norme  vigenti,  sentite  le  amministrazioni
          interessate.
             L'Alto  commissario trasmette periodicamente al Ministro
          dell'interno relazioni informative sull'attivita' svolta  e
          valutazioni   sull'andamento  della  criminalita'  di  tipo
          mafioso.
             Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia
          necessita'  di  verificare   se   ricorrano   pericoli   di
          infiltrazione  da  parte della delinquenza di tipo mafioso,
          all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga  alle
          disposizioni  vigenti,  poteri di accesso e di accertamento
          presso  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici   anche
          economici,  banche, istituti di credito pubblici e privati,
          societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa'
          che  esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione
          finanziaria, con la possibilita' di avvalersi degli  organi
          di polizia tributaria.
             A  richiesta  dell'Alto  commissario,  le  imprese,  sia
          individuali   che   costituite   in   forma   di   societa'
          aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o
          a trattativa privata, sono tenute  a  fornire  allo  stesso
          notizie  di  carattere organizzativo, finanziario e tecnico
          sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione  ritenuta
          utile  ad  individuare  gli effettivi titolari dell'impresa
          ovvero delle azioni o delle quote sociali.
             Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla
          richiesta di cui  al  precedente  comma  ovvero  forniscano
          notizie  non  corrispondenti  al  vero  si appplica la pena
          dell'arresto da sei mesi ad un anno. La  condanna  comporta
          la sospensione dall'albo degli appaltatori.
             Le  stazioni  appaltanti  opere  pubbliche sono tenute a
          fornire  all'Alto  commissario,  ove   questi   ne   faccia
          richiesta,  le  documentazioni  relative  alle procedure di
          aggiudicazione e  ai  contratti  di  opere  eseguite  o  da
          eseguire.
             All'Alto commissario spetta ogni altro potere attribuito
          all'autorita' di pubblica sicurezza ivi compreso il  potere
          di intercettazione telefonica ai sensi dell'art. 226-sexies
          del codice di procedura penale.
            L'Alto   commissario   e'   destinatario   di   tutte  le
          comunicazioni provenienti dal Servizio per le  informazioni
          e  la  sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo
          6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977,  n.  801,  e,
          altresi',   di  quelle  provenienti  dal  Servizio  per  le
          informazioni  e  la  sicurezza  militare   (SISMI)   quando
          riguardino  fatti  comunque  connessi  ad attivita' di tipo
          mafioso.  L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del
          SISDE,  puo'  disporre,  ai  fini  dell'esercizio delle sue
          funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base
          a  modalita'  stabilite  nel  decreto  di cui al precedente
          secondo comma".
             -   La   legge  n.  801/1977  concerne:  "Istituzione  e
          ordinamento dei Servizi per le informazioni e la  sicurezza
          e  disciplina  del  segreto  di  Stato".  Il  testo vigente
          dell'ultimo comma del relativo art. 6 e' il  seguente:  "Il
          SISDE  e' tenuto a comunicare al Ministro dell'interno e al
          Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o
          comunque  in  suo  possesso,  le  analisi  e  le situazioni
          elaborate, le operazioni compiute e tutto cio' che  attiene
          alla sua attivita'".