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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 1 settembre 1988, n. 463

Approvazione del regolamento del Consiglio nazionale dello spettacolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/12/1988
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  3-12-1988

IL MINISTRO

DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante la nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo e, in particolare, l'art. 3 istitutivo del Consiglio nazionale dello spettacolo;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1986, registro n. 8, foglio n. 250, con cui è stato nominato il Consiglio nazionale dello spettacolo;
Visto l'art. 4, ultimo comma, della legge n. 163/1985 precitata;
Considerato che occorre emanare le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del predetto organo collegiale;
Visto il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, espresso nella riunione del 2 giugno 1988;

Decreta:

È approvato il seguente regolamento del Consiglio nazionale dello spettacolo composto da dodici articoli.

Art. 1

Sede ed organizzazione

Il Consiglio nazionale dello spettacolo per l'organizzazione necessaria all'espletamento delle sue funzioni, dispone di un ufficio di segreteria, alla cui composizione provvede il Ministro con proprio decreto.
Le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente sono esercitate da due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.
L'ufficio di segreteria cura, altresì, il collegamento con l'osservatorio dello spettacolo, la redazione di materiale informativo e di comunicati-stampa, d'intesa con l'ufficio-stampa del Ministero, secondo i criteri dettati dal Consiglio nazionale dello spettacolo.

N O T E
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:
L'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 163/1985 così dispone:
"Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge".