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MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 settembre 1988, n. 424

Modalità e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma di ricerca scientifica ed applicata di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito in legge 24 marzo 1987, n. 119, recante: "Disposizioni urgenti in materia di scarichi di frantoi oleari".

note: Entrata in vigore del decreto: 20/10/1988
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  20-10-1988

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO

DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
E
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto

il documento del 23 novembre 1987 predisposto dalla commissione di studio istituita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro del 26 luglio 1987; Decretano:

Art. 1

Ai sensi della normativa di cui alle premesse sono legittimati a proporre istanze di finanziamento per la realizzazione dei programmi di ricerca scientifica ed applicata di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge 24 marzo 1987, n. 119, i seguenti soggetti:
a) amministrazioni regionali, provinciali e comunali e loro consorzi;
b) istituti ed enti di ricerca pubblici e privati:
c) imprese pubbliche e private:
d) consorzi tra le imprese pubbliche e private;
e) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
f) società di ricerca costituite tra i soggetti di cui alle lettere b), c) e d), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese;
g) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere c), d) ed e), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese;
h) consorzi tra imprese pubbliche e private, amministrazioni ed enti pubblici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 319/1976 reca: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
- La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
- Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 10/1987 (Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari), come sostituito dalla legge di conversione, è il seguente:
"Art. 5. - 1. Per la realizzazione di un programma di ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal Ministero dell'ambiente, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e all'approfondimento della natura e della composizione delle acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle condizioni di smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, è concesso al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento di lire 10 miliardi per l'anno 1987.
2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I piani regionali sono redatti sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.
4. Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi, compatibili con il piano regionale di cui al comma 2, da parte di soggetti privati, operanti anche in forme associate, possono essere concessi contributi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, su conforme parere della regione competente. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a partire dall'anno finanziario 1988, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale".
7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che viene a tal fine integrato di pari importo. A tale onere si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo della dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'intero art. 5 del D.L. n. 10/1987, come sostituito dalla legge di conversione n. 119/1987, è riportato nelle note alle premesse.