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DECRETO-LEGGE 17 settembre 1988, n. 408

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonchè disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 19/09/1988.
Decreto-Legge convertito dalla L. 12 novembre 1988, n. 492 (in G.U. 18/11/1988, n.271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1988)
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Testo in vigore dal:  19-9-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno e di quelli dipendenti dalla GEPI, nonché di emanare disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevabile a 24 mesi.
2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati fino all'entrata in vigore della riforma degli interventi della Cassa integrazione guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. È altresì prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988.