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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1988, n. 404

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-09-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2010)
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Testo in vigore dal:  28-9-1988 al: 16-11-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Responsabilità per la condotta dei voli
1. Il pilota, oltre che all'osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche, della efficienza dell'apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinchè il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 106/1985 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) è il seguente:
"Art. 2. - Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:
all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma;
all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;
alle norme di circolazione e di sicurezza;
all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.
Con provvedimento del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare".