stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 agosto 1988, n. 402

Istituzione di una zona di tutela biologica nell'area di mare compresa tra le perpendicolari alla linea di costa che unisce Tor Paterno a Villa Campello.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/09/1988
nascondi
Testo in vigore dal:  27-9-1988

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista l'istanza presentata dal Coordinamento associazioni ambientaliste del litorale della XIII e XIV circoscrizione di Roma per l'istituzione di una zona di tutela biologica nell'area di mare compresa fra le perpendicolari alla linea di costa che unisce Tor Paterno a Villa Campello, e la relativa documentazione;
Visto il parere favorevole dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, in data 21 aprile 1988, che riconosce la zona di mare sopraindicata quale area marina impoverita da un intenso e indiscriminato esercizio della pesca e quale ambiente particolarmente adatto alla produzione e all'accrescimento di specie marine di importanza economica;
Considerato che la commissione consultiva locale per la pesca marittima di Roma, riunita il 6 maggio 1988, ha espresso parere favorevole alla istituzione di una zona di tutela biologica nel tratto di mare antistante Villa Campello, entro le sei miglia dalla costa, con limitazioni alla pesca nell'intera zona;

Ritenuto

opportuno, per una più efficace tutela rispetto a quella indicata dalla predetta commissione consultiva, prendere in considerazione una zona più estesa e adottare misure più restrittive; Decreta:

Art. 1

È istituita per la durata di tre anni una zona di tutela biologica nell'area di mare compresa tra le perpendicolari alla linea di costa che unisce Tor Paterno a Villa Campello, entro le sei miglia dalla costa, delimitata dai seguenti punti:
A - 41› 40'.5 N
12› 23'.4 E
B - 41› 38'.8 N
12› 25'.6 E
C - 41› 35'.1 N
12› 20'.9 E
D - 41› 36'.9 N
12› 18'.4 E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 98 del D.P.R. n. 1639/1968 è il seguente:
"Art. 98 (Zone di tutela biologica). - Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento".