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DECRETO-LEGGE 9 settembre 1988, n. 397

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/09/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 novembre 1988, n. 475 (in G.U. 10/11/1988, n.264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-9-1988 al: 9-11-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 7 settembre 1988;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

Modalità di smaltimento dei rifiuti industriali
1. Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese industriali possono:
a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;
b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi;
c) esportare i rifiuti in parola, con le modalità previste dall'articolo 4, ai fini del loro smaltimento all'estero;
d) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti di cui al presente comma agli impianti polifunzionali previsti dall'articolo
2.
2. Le imprese con più di cento addetti, in attività di esercizio anteriormente al 1› settembre 1987, provvedono entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ogni cinque anni, a comunicare al Ministro dell'ambiente la quantità dei rifiuti prodotti nell'ultimo anno di attività e le quantità massime che prevedono di conferire nei cinque anni successivi ad impianti privati di smaltimento, italiani od esteri, esistenti o progettati, fornendo altresì tutte le informazioni necessarie alla individuazione di detti impianti. Le imprese che hanno iniziato l'attività di esercizio posteriormente al 1° settembre 1987 provvedono a tale comunicazione entro il 1› gennaio dell'anno successivo alla scadenza del primo anno di attività e alla scadenza di ogni successivo quinquennio. Per le altre aziende, le necessità di smaltimento ai fini della presente legge sono stimate, in sede di redazione del piano indicato nel comma 6, in via induttiva sulla base degli elementi disponibili da parte delle amministrazioni pubbliche, sentite, ove possibile, le associazioni di categoria.
3. Il Ministro dell'ambiente provvede alla verifica della potenzialità globale di smaltimento di ciascun impianto privato al quale le imprese abbiano dichiarato di conferire i rifiuti e, in quanto necessario, ridetermina in misura proporzionale le quantità massime conferibili all'impianto medesimo.
4. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì, avvalendosi delle province competenti per territorio, a controllare che le quantità di rifiuti conferite dalle imprese industriali ad impianti privati di smaltimento siano compatibili con quelle massime approvate con la procedura di cui al comma 3 e che tali quantità siano effettivamente e correttamente smaltite.
5. In caso di omessa o infedele comunicazione, ovvero in caso di comunicazione difforme circa le quantità conferite o trattate, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, previo esame del CIPE, presenta al Consiglio dei Ministri un piano quinquennale relativo alle modalità di realizzazione di una prima serie di impianti e di annesse discariche, con priorità per i rifiuti tossici e nocivi. Il piano e i successivi completamenti dello stesso sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazone del Consiglio dei Ministri.
7. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, ciascuna regione individua, d'intesa con gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione di tutti gli impianti previsti dal piano di cui al comma 6. L'individuazione delle aree costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ed è soggetta alle misure di pubblicità connesse alla sua efficacia.
8. Quando la regione non provveda nei termini, il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione, determina in via sostitutiva la localizzazione e provvede a darne comunicazione alla regione e agli enti locali interessati.
9. Le opere individuate ai sensi del presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
10. I gestori degli impianti di smaltimento e gli enti locali territoriali, che esercitano il controllo sugli impianti, sono tenuti a far pervenire al Ministero dell'ambiente e alla regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla quantità dei rifiuti smaltiti, nonché sui risultati dei controlli effettuati per verificare la conformità degli impianti alle norme vigenti sulle emissioni inquinanti dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo.
11. Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonché dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.