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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988, n. 396

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/09/1988
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Testo in vigore dal:  10-9-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 24, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);
Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, relativa all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Presso la Ragioneria generale dello Stato è istituito l'Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, al quale è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale con funzioni di ispettore generale capo.
2. Il predetto Ispettorato, oltre ai compiti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1985, n. 427, provvede, anche ai sensi e per gli effetti delle norme di contabilità generale dello Stato, al coordinamento ed alla valutazione dei flussi finanziari degli enti del settore pubblico allargato la cui attività ha riflesso sul bilancio dello Stato.
3. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Ispettorato è articolato in uno o più servizi e in apposite divisioni da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, in relazione anche ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il quinto comma dell'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica promulghi le leggi ed emani i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), è il seguente:
"Art. 2. - 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilità dello Stato, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. È inoltre esclusa l'utilizzazione della facoltà prevista dal sesto e settimo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente salvo che la copertura finanziaria non si riferisca a spese aventi strutturalmente carattere retroattivo;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni legislative volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge:
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1.
2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.
3. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni legislative al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede parlamentare.
4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.
5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, può disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".
- L'art. 24, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), così dispone:
"10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonché alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato".
- La legge 26 luglio 1939, n. 1037, contiene la disciplina fondamentale sull'ordinamento e sulla struttura della Ragioneria generale dello Stato. Modifiche e integrazioni a detta legge sono state apportate principalmente con i seguenti provvedimenti: D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544; legge 16 agosto 1962, n. 1291 e legge 7 agosto 1985, n. 427.
- La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, prevede le modalità per la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. Modifiche e integrazioni a detta legge sono state apportate principalmente con le leggi 8 agosto 1980, n. 441, e 10 maggio 1982, n. 271.
- Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, contiene la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, per la parte che qui interessa, disciplina con gli articoli da 5 a 8 (riportati in nota all'art. 2) l'amministrazione e la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1985, n. 427, è il seguente:
"Art. 1 (Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici). - 1. È istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il consiglio dei consulenti economici cui è stato affidato il compito di:
1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici internazionali, all'uopo istituendo apposita unità statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT;
2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi econoomici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato annuale e pluriennale;
3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Direzione generale del tesoro;
4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attività di controllo sulla finanza pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo".