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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 25 luglio 1988, n. 394

Modificazioni all'ordinanza 15 settembre 1987 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

note: Entrata in vigore dell'atto: 1988/09/23
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  23-9-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;
Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 18 dicembre 1971;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 20 marzo 1985;
Visto l'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1987, concernente la sostituzione dell'elenco del Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 sopra citato;
Vista la decisione della commissione delle Comunità europee del 13 giugno 1988, n. 370, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 182 del 13 luglio 1988 che modifica la decisione della commissione delle Comunità europee del 19 giugno 1981, n. 545, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 206 del 27 luglio 1981, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Bulgaria;
Vista la decisione della commissione delle Comunità europee del 10 giugno 1988, n. 385, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 183 del 14 luglio 1988, che modifica la decisione della commissione delle Comunità europee del 24 aprile 1981, n. 315, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L. 127 del 13 maggio 1981, relativa alle condizioni di polizia sanitaria concernenti alcune zone della Bulgaria;

Ritenuto

necessario e urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dalla Bulgaria alle disposizioni adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni; Ordina:

Art. 1

1. Il primo comma dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 citata in premessa è modificato nel modo seguente: al quarto e quinto rigo i termini "regioni di Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan e Blagoevgrad" sono sostituiti dai termini "comuni di Achtopol, Malko, Tirnovo, Groudovo, Boliarovo, Topolovgrad, Svilengrad e Liubimetz".
2. L'allegato 8 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 contenente il modello di certificato di polizia sanitaria per l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea è sostituito dall'allegato della presente ordinanza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La direttiva n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 302 del 31 dicembre 1972.
- Il testo degli articoli 11 e 17 del D.P.R. n. 889/1982 è il seguente:
"Art. 11. - Le condizioni zoosanitarie per l'introduzione nel territorio nazionale di carni fresche in provenienza da Paesi terzi sono quelle previste dagli accordi veterinari in materia e dalle autorizzazioni di cui all'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.
Il Ministro della sanità con proprie ordinanze modifica le condizioni zoosanitarie per effetto delle modifiche od integrazioni introdotte con la procedura dell'art. 29 della direttiva n. 72/462/CEE".
"Art. 17. - Per essere ammesse all'importazione le carni fresche devono essere accompagnate da un certificato di polizia veterinaria e da un certificato di sanità rilasciati da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore.
Detti certificati devono:
a) essere redatti in italiano se le carni fresche sono destinate alla importazione in Italia e in italiano e nella lingua ufficiale dello Stato membro destinatario se le carni sono introdotte in Italia per essere spedite ad un altro Stato membro;
b) essere in esemplare originale;
c) essere composti da un solo foglio;
d) essere rilasciati per un solo destinatario;
e) accompagnare le carni fresche fino a destino.
Il certificato di polizia veterinaria deve attestare che le carni fresche rispondono ai requisiti zoosanitari previsti dal presente decreto e alle condizioni zoosanitarie previste all'art. 11.
Detto certificato deve essere conforme ad un modello stabilito dal Ministro della sanità in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'art. 22 della direttiva n. 72/462/CEE, con la procedura dell'art. 29 della direttiva stessa.
Il certificato di sanità deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello di cui all'allegato C e deve essere rilasciato il giorno del carico delle carni fresche per la spedizione verso l'Italia".
- Il testo dell'art. 25 della legge n. 1073/1971 è il seguente:
"Art. 25. - L'importazione di carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è consentita solo quando sia stato constatato che il Paese di origine è in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad assicurare le perfette condizioni igieniche delle carni e ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili del bestiame con l'introduzione di dette carni: nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanità si ispirerà al principio di non applicare nei confronti dei Paesi terzi disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge.
L'importazione di dette carni è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità da rilasciarsi di volta in volta.
Quando ricorrano circostanze sanitarie particolarmente favorevoli, il Ministro per la sanità può consentire, con proprio decreto, l'importazione dal Paese di origine, senza le particolari autorizzazioni di cui al precedente comma.
Il Ministro per la sanità può disporre l'invio di funzionari veterinari negli Stati esteri, col benestare dei rispettivi Governi, sia al fine di constatare le condizioni sanitarie degli allevamenti nonché le condizioni tecnico-igienico-sanitarie degli stabilimenti di macellazione e di sezionamento delle carni, sia allo scopo di predisporre le basi tecnico-sanitarie per la stipulazione di eventuali accordi atti a fornire le garanzie di cui al prino comma".
- Il testo dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 è il seguente:
"Art. 7. - È consentita l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche delle seguenti categorie: carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, ad esclusione di quelle derivanti da animali delle regioni di Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan e Blagoevgrad, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato 8.
L'importazione di carni fresche di solipedi domestici continua ad essere subordinata al possesso dei requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983".
Nota all'art. 1:
Il testo vigente del primo comma dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 è il seguente:
"È consentita l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche delle seguenti categorie: carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, ad esclusione di quelle derivanti da animali dei comuni di Achtopol, Malko, Tirnovo, Groudovo, Boliarovo, Topolovgrad, Svilengrad e Liubimetz, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato 8".