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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 5 agosto 1988, n. 366

Proroga del termine di decorrenza dell'istituzione del "quaderno di campagna".

note: Entrata in vigore dell'atto: 26/08/1988
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  26-8-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
Preso atto della risoluzione adottata dalla XIII commissione permanente (agricoltura) della Camera dei deputati il 14 ottobre 1987;
Ritenuta l'opportunità di correlare il quaderno di campagna con il piano nazionale pluriennale di lotta fitopatologica integrata approvato l'11 settembre 1987 dalla competente commissione di cui all'art. 2, comma 4, della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura n. 752/1986, giusta la convenienza rappresentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Considerato che il sistema di rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari di cui all'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988 assorbe il sistema di rilevazione dei dati relativi all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari previsto con il quaderno di campagna;

Viste

le ordinanze ministeriali n. 135, n. 217, n. 462 e n. 65 del 3 aprile, 30 maggio, 30 ottobre 1987 e 27 febbraio 1988 concernenti l'istituzione del quaderno di campagna (rispettivamente in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80, n. 127, n. 262 e n. 59 del 6 aprile, 3 giugno, 9 novembre 1987 e 11 marzo 1988); Ordina:

Art. 1

1. Il sistema di rilevazione dei dati relativi all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari previsto con il quaderno di campagna deve ritenersi inglobato nel sistema di rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. Il termine previsto dall'art. 1 della ordinanza ministeriale 27 febbraio 1988, n. 65, è di conseguenza sostituito dalla data di decorrenza dell'emanando decreto di cui all'art. 15, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.