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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 11 luglio 1988, n. 350

Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/9/1988
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Testo in vigore dal:  1-9-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 12, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con il quale il Ministro della sanità è autorizzato ad adottare disposizioni per l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;
Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante i predetti ricettari a lettura automatica;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, che impone, ai fini della prescrizione o della proposta di prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'impiego di modulari standardizzati e a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Tenuto conto che il medesimo art. 2, comma 2, della citata legge n. 531/87 pone a carico delle regioni le attività di approvvigionamento del modulario in questione, demandando al Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione delle modalità di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento stesso;
Considerato che l'intervento si propone l'obiettivo di rendere possibile la rilevazione sistematica dei dati delle prescrizioni mediche mediante apparecchiature di lettura ottica automatica e secondo modalità standardizzate per fini di rigoroso controllo della spesa sanitaria nonché di valutazione della qualità dell'assistenza e che pertanto si inquadra nei programmi di realizzazione del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale;

Valutata

la opportunità di introdurre nella fase di stampa e di distribuzione del ricettario sistemi di sicurezza idonei a concorrere nell'azione di contrasto delle frodi in danno del Servizio sanitario nazionale; Decreta:

Art. 1

Principi generali
1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 la prescrizione di specialità medicinali e di galenici, la proposta di ricovero ospedaliero, la richiesta di prestazioni specialistiche e di cure termali, comunque erogabili dal Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, sono effettuate esclusivamente mediante l'impiego di ricettari con caratteristiche di lettura ottica automatica e di sicurezza conformi alle prescrizioni del presente decreto.
2. Il ricettario di cui al comma precedente è impiegato anche per la prescrizione di prestazioni afferenti all'assistenza integrativa nonché per le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quelle di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il modulario per l'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere in temporaneo soggiorno in Italia, di cui al decreto del Ministro della sanità del 25 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 24 gennaio 1983.
4. Al fine della estensione delle tecniche di lettura automatica dei dati, con successivo provvedimento sono fissate le caratteristiche dei modulari per la prescrizione di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.
5. Con successivo provvedimento è disciplinato l'impiego del ricettario di cui al comma 1 per la rilevazione delle prestazioni di particolare impegno professionale effettuate ai sensi dell'art. 19, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1987.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premresse:
- Il testo dell'art. 12, comma 9, del D.L. n. 643/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) è il seguente:
"Per le medesime finalità ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:
a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;
b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell'assistito debbono essere indicate sulle relative confezioni;
c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo dell'art. 24 della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984) è il seguente:
"Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono prevedere:
a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare le procedure per le verifiche di qualità dell'assistenza.
Nella definizione degli standards medi assistenziali dovranno altresì essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;
c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché l'obbligo delle unità sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 443/1987 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) è il seguente: "La prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate ed il certificato e l'attestazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati sui modulari standardizzati ed a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1987. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale da parte delle regioni".
Note all'art. 1:
- Il testo dei primi due commi dell'art. 2 del D.L. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, è il seguente:
"Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e i pediatri stipulata ai sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la regione, e al datore di lavoro" (Comma sostituito dall'art. 15 della legge n. 155/1981).
- La legge n. 685/1975 reca: "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".