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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 21 luglio 1988, n. 306

Norme di attuazione della legge 19 luglio 1988, n. 278, sul fermo temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/07/1988
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  31-7-1988

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, che all'art. 4 prevede l'emanazione di norme di attuazione, fissandone principi e limiti;
Sentito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;
Valutate le indicazioni fornite dai predetti comitati;
Tenuto conto del ristretto arco di tempo per l'anno 1988, utile ai fini dei risultati conseguibili con l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle navi adibite alla pesca a strascico e con la volante;
Ritenuto indispensabile ed assolutamente indifferibile intervenire attivamente per la protezione delle specie ittiche;

Ritenuta

la necessità di assicurare piena certezza all'effettività del fermo temporaneo obbligatorio; Decreta:

Art. 1

Il fermo temporaneo obbligatorio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278 - in seguito denominato semplicemente fermo - supplementare all'arresto per fermo tecnico delle navi da pesca, è effettuato per quarantacinque giorni consecutivi in ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da tutte le navi che esercitano la pesca a strascico e la pesca con la volante nei periodi indicati nel successivo art. 2 e comporta la concessione del premio di cui al successivo art. 6.
Le capitanerie di porto e gli altri uffici marittimi sono autorizzati a cancellare dai permessi e dalle licenze di pesca l'abilitazione all'esercizio della pesca a strascico e/o con la volante, nel caso di richiesta da parte degli interessati che preferiscano non effettuare il fermo ed esercitare gli altri sistemi di pesca ai quali le navi risultano contestualmente abilitate. Della cancellazione è data tempestiva comunicazione al Ministero della marina mercantile.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, n. 913, le disposizioni del presente decreto non si applicano alla regione Sicilia che, con propria legge, ha provveduto a stabilire e regolare con modalità e tempi diversi da quelli previsti nel presente decreto, il fermo delle navi iscritte nei compartimenti marittimi della regione stessa. A queste ultime navi è fatto comunque divieto di esercitare la pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i compartimenti marittimi delle altre regioni nei periodi stabiliti per l'effettuazione del fermo ai sensi del presente decreto.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stata redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 278/1988 (Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino) è il seguente:
"Art. 1. - 1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, allo scopo di realizzare il riposo biologico e l'adattamento della capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere l'attività di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile di cui all'art. 4.
2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare è quello fissato dal regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi con i requisiti previsti nel regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire, nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.
3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto regolamento n. 4028, l'ammontare del contributo è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti massimi:
a) Navi inferiori a 18 metri:

Navi Navi
aventi meno aventi più
Stazza
di 10 anni di 10 anni
(tonnellate stazza lorda) (lire giornaliere) (lire giornaliere) --- --- --
Fino a meno di 20 135.000 110.000
Da 20 a meno di 50 244.000 200.000
Da 50 a meno di 70 310.000 232.000

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti".
- Il testo degli articoli 21 e 22 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) è il seguente:
"Art. 21 (Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca). - Ai soggetti indicati nel precedente art. 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di 6 mesi.
Il contributo è commisurato come segue:
a) lire 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca od acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'art. 19;
b) lire 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca.
I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.
Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639".
"Art. 22 (Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici). - Ai soggetti indicati nel precedente art. 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.
Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile nella misura indicata alla lettera a), del precedente articolo 21".
- Il D P.R. n. 913/1975 reca: "Norme di attuazione dello statuto per la regione siciliana in materia di pesca marittima".
- La legge regionale della Sicilia 27 maggio 1987, n. 26, contiene una serie di interventi nel settore della pesca: in particolare si riporta il comma 1 dell'art. 14 riguardante il fermo temporaneo del naviglio:
"1. Al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta, a decorrere dal 1› gennaio 1987, possono essere concessi premi di fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della regione da almeno tre anni e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia".