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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1988, n. 285

Approvazione delle proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonchè ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1988)
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Testo in vigore dal:  26-7-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, e 25 giugno 1983, n. 346, recanti disposizioni circa la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e 7 marzo 1985, n. 588, con i quali sono stati individuati i profili professionali del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato, degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica;
Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, che dispone la costituzione di una commissione paritetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - con l'incarico di formulare un'articolata proposizione, da approvare con apposito decreto del Presidente della Repubblica, per l'identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti, al fine dell'omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali, nonché dell'attuazione del principio dell'inquadramento per profili professionali;
Preso atto degli sviluppi del contenzioso instaurato avverso i provvedimenti di attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, che hanno determinato l'annullamento del provvedimento di nomina della menzionata commissione paritetica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1983 ed ai successivi decreti modificativi ed integrativi, la sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, con il quale sono state approvate le proposizioni formulate dalla commissione medesima, nonché la sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1987 di conferma dell'originaria composizione della commissione paritetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1987 con il quale è stata ricostituita la predetta commissione paritetica e revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1987 di conferma dell'originaria composizione della commissione paritetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1987 con il quale è stata integrata la commissione anzidetta;
Visti gli atti della commissione paritetica di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, concernente l'identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e le norme di attuazione del principio dell'inquadramento per profili professionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È annullato il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, concernente approvazione delle proposizioni formulate dalla commissione paritetica prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, previa reiezione o dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella predetta commissione paritetica.