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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 27 giugno 1988, n. 281

((Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica)).

note: Entrata in vigore dell'atto: 23/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/1988)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  23-7-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98, recante provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche;
Visto, altresì, il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, recante norme sul trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti stessi;
Visto il proprio decreto 12 marzo 1987, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987, modificato con decreto 20 luglio 1987, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1987, e concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione e l'impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto 21 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1977, recante norme sanitarie in materia di importazione di animali vivi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, provenienti dalla Comunità economica europea o dai Paesi terzi;
Vista la propria ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1987, modificata con proprie ordinanze:
recante disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica;
Vista la propria ordinanza 22 luglio 1987, n. 312, riguardante la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987;
Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria;
Vista la risoluzione n. 2/86 del Consiglio sanitario nazionale del 23 aprile 1986, concernente, tra l'altro, la profilassi della epizoozia aftosa;
Visto i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanità del 18 febbraio 1987 e del 15 dicembre 1987;

Ritenuto

necessario proseguire nell'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica; Ordina:

Art. 1

È resa obbligatoria nel territorio nazionale la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini secondo le modalità e i tempi indicati nei successivi articoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.