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DECRETO-LEGGE 19 luglio 1988, n. 276

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonchè sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/07/1988.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1988)
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Testo in vigore dal:  20-7-1988 al: 18-9-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno e di quelli dipendenti dalla GEPI, nonché di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e di delegificazione per gli enti previdenziali;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'8 e del 18 luglio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevabile a 24 mesi.
2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati fino all'entrata in vigore dalla riforma degli interventi di cassa integrazioni guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. È altresì prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988.