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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 18 giugno 1988, n. 253

Modificazioni all'ordinanza 30 giugno 1984 concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione dal Canada di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione.

note: Entrata in vigore dell'atto: 24/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/1988)
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  5-10-1988
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;
Vista l'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 26 luglio 1984, con la quale è stata recepita nel nostro ordinamento la decisione CEE n. 83/494 del 27 settembre 1983, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 273 del 6 ottobre 1983, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione nella CEE di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dal Canada;
Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. 212 del 9 marzo 1988 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 95 del 13 aprile 1988, relativa alle misure di protezione sanitaria da applicare nei confronti del Canada in relazione alla ((febbre catarrale maligna degli ovini (blue tongue)))

Ritenuto

necessario e urgente prendere i dovuti provvedimenti per conformarsi alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione. Ordina:

Art. 1


L'importazione in Italia degli animali domestici della specie bovina in provenienza dal Canada è autorizzata a norma dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, a condizione che tali animali non provengano dalla parte del territorio canadese definita nell'allegato alla presente ordinanza.