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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988, n. 245

Concessione, per il 1988, del contributo previsto dall'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), per le assunzioni di lavoratori effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

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Testo in vigore dal:  17-7-1988

Art. 1

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 52, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 61 del 14 marzo 1988, riguardante la concessione di un contributo per nuove assunzioni nelle aree di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
Considerato che il contributo è concesso per le assunzioni effettuate in aree di cui al citato testo unico, individuate dal CIPE;
Rilevato che, tenendo conto unicamente dei livelli di maggiore disoccupazione, si perverebbe all'esclusione di zone ove sono maggiormente presenti imprese manufatturiere in grado di creare nuova occupazione;
Considerato che lo stanziamento previsto per il 1988 dal citato art. 15, comma 52, consente di incentivare l'assunzione di un elevato numero di lavoratori e che, limitando l'intervento solo ad alcune aree, l'obiettivo di sostegno all'occupazione perseguito dalla norma sarebbe solo parzialmente raggiunto;
Ritenuto quindi che per il corrente anno possono essere ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 15, comma 52, tutte le aree di cui al citato testo unico;
Vista la proposta formulata con nota 28 maggio 1988, n. 34694/G/24 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Udita la relazione esposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Delibera:
Per il 1988, il contributo di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è concesso per le assunzioni effettuate, con le modalità dallo stesso articolo indicate, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Roma, addì 14 giugno 1988
Il Presidente delegato: FANFANI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo e alla premesse:
Il testo vigente del comma 52 dell'art. 15 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:
"Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1› gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative già esistenti alla data del 1› ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1› ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonché di assunzione di uomini disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra i 25 e i 40 anni, è rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, è corrispondentemente ridotto.
Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1› marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma è concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64".
Note al dispositivo:
- Per il testo del comma 52 dell'art. 15 delle legge n. 67/1988 si veda la nota precedente.
- Il testo vigente dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D P.R. n. 218/1978, è il seguente:
"Art. 1. - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".