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LEGGE 27 giugno 1988, n. 242

Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale.

note: Entrata in vigore della legge: 02/07/1988
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Testo in vigore dal:  2-7-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e modificato dal numero 5 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254, è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di luglio di ogni anno presso le corti di appello.
2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'Università della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore.
4. Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.
5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restando invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.