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LEGGE 22 giugno 1988, n. 221

Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

note: Entrata in vigore della legge: 08/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-1988
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita 
dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  e'  attribuita,
  nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e 
qualifiche equiparate  delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie
   nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e 
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate
nell'allegata tabella con riferimento alle  diverse  qualifiche,  con
assorbimento del compenso di cui  all'articolo  168  della  legge  11
luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della  legge  11  novembre
1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo  determinato
dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 13  aprile  1984,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei  mensili,
con esclusione dei periodi di congedo straordinario,  di  aspettativa
per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o  facoltativa  previste
negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre  1971,  n.  1204,  e  di
sospensione dal servizio per qualsiasi causa. 
  3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale  di  cui  agli
articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo  8
della legge 17 novembre 1978, n. 715. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             -  Il  testo  dell'art.  3  della   legge   n.   27/1981
          (Provvidenze  per  il  personale  di  magistratura)  e'  il
          seguente: 
          "Art. 3. - Fino all'approvazione di  una  nuova  disciplina
          del trattamento economico del personale di cui alla legge 2
          aprile 1979, n. 97, e' istituita, a favore  dei  magistrati
          ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano
           nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1 
          luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari
          a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi  in  ratei  mensili
          con esclusione dei periodi  di  congedo  straordinario,  di
          aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria  o
          facoltativa previsti negli articoli 4 e 7  della  legge  30
          dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal  servizio  per
          qualsiasi causa. 
             L'indennita' di cui al primo comma  non  e'  computabile
          nella determinazione dell'indennita' prevista  dall'art.  1
          della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e'  adeguata  di
          diritto,  ogni  triennio,  contestualmente  all'adeguamento
          degli  stipendi   previsti   dall'art.   2   nella   misura
          percentuale per questi ultimi stabilita. 
             Agli  uditori,  fino  al  conferimento  delle   funzioni
          giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari
          alla meta' di quella erogata agli altri magistrati. 
             Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme
          previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039". 
             -  La  legge  n.  1206/1962  e  la  legge  n.   862/1982
          riguardano  rispettivamente   il   personale   dell'ufficio
          traduzioni dell'amministrazione centrale del  Ministero  di
          grazia e giustizia ed il personale degli archivi  notarili.
          - Il testo dell'art. 168 della  legge  n.  312/1980  (Nuovo
          assetto  retributivo-funzionale  del  personale  civile   e
          militare dello Stato) e' il seguente: 
          "Art.168 (Compenso per il personale del Ministero di grazia
          e  giustizia).  -  In  considerazione   della   eccezionale
          situazione in cui versa l'Amministrazione  giudiziaria  per
          le esigenze di normalizzazione dei servizi, e' autorizzata,
               per un biennio a decorrere dal 1 giugno 1979, la 
          devoluzione al personale  delle  cancellerie  e  segreterie
          giudiziarie e dell'ufficio  traduzioni  di  leggi  ed  atti
          stranieri, nonche' a quello di altre amministrazioni  dello
          Stato che presti effettivo servizio  presso  la  ragioneria
          centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo
          corrispondente   a   5.500.000   ore   annue   di    lavoro
          straordinario in aggiunta alle  erogazioni  previste  dagli
          articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          22 luglio 1977, n. 422, e dell'art. 1 della legge 22 luglio
          1978, n. 385. 
             Con decreto del Ministro di grazia e giustizia,  sentito
          il consiglio di  amministrazione,  il  suddetto  monte  ore
          verra' ripartito fra  i  vari  uffici  dell'Amministrazione
          giudiziaria, in  relazione  alle  unita'  di  personale  in
          servizio ed  al  carico  di  lavoro  con  l'indicazione  di
          parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del
          limite massimo per ciascun dipendente". 
             - Il testo dell'articolo unico della legge n.  862/1982,
          relativa all'estensione al personale degli archivi notarili
          delle disposizioni contenute nell'art. 168 della  legge  n.
          312/1980 soprariportato, e' il seguente: 
          "Articolo unico. - Per le esigenze di  normalizzazione  dei
          servizi ed in considerazione della  eccezionale  situazione
          in cui versa l'Amministrazione degli archivi  notarili,  e'
                 autorizzata, dal 1 gennaio 1982 al 31 maggio 
          1983, la  devoluzione  a  tutto  il  personale  che  presta
          effettivo servizio nella  predetta  amministrazione  di  un
          importo   corrispondente   a   226.000   ore   di    lavoro
          straordinario per l'anno 1982, ed a 106.000 ore per  l'anno
          1983, in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1
          e 2 del decreto del Presidente della Repubbblica 22  luglio
          1977, n. 422, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978,
          n. 385. 
             Con decreto del Ministro di grazia e giustizia,  sentito
          il consiglio di  amministrazione,  il  suddetto  monte  ore
          verra' ripartito fra  i  vari  uffici  dell'Amministrazione
          degli  archivi  notarili,  in  relazione  alle  unita'   di
          personale  in  servizio  ed  al  carico   di   lavoro   con
          l'indicazione di parametri basati sulla effettiva  presenza
          in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente. 
             Alla  spesa  relativa   all'anno   1982,   valutata   in
          complessive  L.  926.000.000,  si  fara'  fronte   mediante
          prelevamento dal fondo dei sopravanzi". 
             - La legge  n.  65/1984  concerne  l'"ulteriore  proroga
          delle disposizioni contenute nell'art. 168 della  legge  n.
          312/1980" ed all'art. 1 cosi' dispone: 
          "Art. 1. - Le disposizioni dell'art.  168  della  legge  11
          luglio 1980, n.  312,  prorogate  con  il  decreto-legge  6
          giugno 1981, n. 284, convertito, con  modificazioni,  nella
            legge 1 agosto 1981, n. 431, e con il decreto-legge 12 
          agosto 1983, n. 372, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge 11 ottobre 1983,  n.  547,  nonche'  quelle  previste
          dalla legge 11 novembre 1982, n. 862,  anch'esse  prorogate
          con il decreto-legge 12 agosto 1983,  n.  372,  convertito,
          con modificazioni, nella legge  11  ottobe  1983,  n.  547,
          restano ulteriormente in vigore. 
             Il monte ore per il periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 
          dicembre 1984 e' fissato  in  7.640.000  ore,  delle  quali
          240.000 per il personale degli archivi notarili". 
             - Il D.P.C.M.  13  aprile  1984  concerne  il  "Compenso
          incentivante in attuazione dell'art.  10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante
          norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
          29 aprile 1983 concernente il personale  dei  Ministeri  ed
          altre categorie" ed all'art. 1 dispone: 
             "Art. 1 (Destinatari e misure). - A decorrere dal 1 
          gennaio 1984, al personale di cui all'art.  1  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 25  giugno  1983,  n.  344,
          nonche' al personale di cui  all'articolo  26-quater  della
          legge 29 febbraio  1980,  n.  33,  in  servizio  presso  le
          amministrazioni dello Stato,  e'  corrisposto  un  compenso
          incentivante la produttivita' nelle  misure  mensili  lorde
          stabilite, per ciascuna qualifica funzionale, nell'allegata
          tabella in relazione alla effettiva prestazione giornaliera
          di servizio. 
             Il compenso di cui al precedente comma compete anche  ai
          coadiutori  degli  uffici   notificazione,   esecuzione   e
          protesti dipendenti dal Ministero  di  grazia  e  giustizia
          addetti ai servizi interni, nonche' al personale del  lotto
          di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.  1933,  e
          successive modificazioni. 
             Il compenso non e' corrisposto  al  personale  che,  per
          qualsiasi    motivo,    non    presta    servizio    presso
          l'amministrazione di appartenenza, fatta eccezione  per  il
          personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo
          1968, n. 249 e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 
          715, e per  quello  assente  per  infermita'  o  infortunio
          dipendente da causa di servizio. 
             Il compenso incentivante  di  cui  al  precedente  primo
          comma compete anche al personale  pubblico  dipendente  che
          sia distaccato, comandato o in  posizione  di  fuori  ruolo
          nelle  amministrazioni  statali,  presso  le  quali   viene
          erogato il compenso di cui innanzi. In tal caso il compenso
          e'   corrisposto   dall'amministrazione   presso   cui   il
          dipendente  presta  servizio,  con  onere  a  carico  degli
          stanziamenti dei  propri  capitoli  di  spesa  previsti  in
          bilancio. 
             Fatta  salva   l'opzione   per   il   trattamento   piu'
          favorevole,  il  compenso  non  e'  cumulabile  con   altri
          analoghi emolumenti accessori  allo  stipendio  e  comunque
          denominati,  fruiti  a   carico   dell'amministrazione   di
          appartenenza. 
             Le misure mensili indicate nell'allegata tabella vengono
          corrisposte  per  non  piu'  di   undici   mesi   all'anno,
          globalmente considerati, anche se per frazioni di mese. 
             Tali misure sono ridotte di un  ventiseiesimo  per  ogni
          giornata lavorativa di assenza, se l'orario settimanale  e'
          articolato  in  sei  giornate,  e  di  un  ventiduesimo  se
          l'orario settimanale e' articolato in cinque giornate". 
             - Il testo degli articoli 4 e 7 della legge n. 1204/1971
          (Tutela delle lavoratrici madri) e' il seguente: 
             "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: 
               a) durante i due mesi precedenti la data presunta  del
          parto; 
               b) ove il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il
          periodo intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la  data
          effettiva del parto; 
               c) durante i tre mesi dopo il parto. 
             L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
          mesi dalla data presunta del parto  quando  le  lavoratrici
          sono occupate in  lavori  che,  in  relazione  all'avanzato
          stato  di  gravidanza,  siano  da   ritenersi   gravosi   o
          pregiudizievoli. 
             Tali lavori sono  determinati  con  propri  decreti  dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni sindacali". 
             "Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di  assentarsi  dal
          lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria  di
          cui alla lettera c) dell'articolo 4 della  presente  legge,
          per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di
          sei mesi, durante il quale le sara' conservato il posto. 
             La lavoratrice ha diritto, altresi', ad  assentarsi  dal
          lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore  a
          tre anni, dietro presentazione di certificato medico. 
             I periodi di assenza di cui  ai  precedenti  commi  sono
          computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli  effetti
          relativi alle ferie e alla tredicesima  mensilita'  o  alla
          gratifica natalizia". 
             - Il testo  degli  articoli  45  e  47  della  legge  n.
          249/1968  (Delega   al   Governo   per   il   riordinamento
          dell'Amministrazione  dello  Stato,  per  il  decentramento
          delle funzioni e per il riassetto delle  carriere  e  delle
          retribuzioni dei dipendenti statali) e' il seguente: 
             "Art. 45. - I dipendenti  civili  delle  amministrazioni
          dello Stato, comprese quelle ad ordinamento  autonomo,  che
          ricoprono   cariche   elettive   in   seno   alle   proprie
          organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
          rappresentative sono, a domanda da  presentare  tramite  la
          competente organizzazione,  collocati  in  aspettativa  per
          motivi sindacali". 
             "Art. 47. - I dipendenti civili delle amministrazioni di
          cui al precedente articolo 45 che  siano  componenti  degli
          organi  collegiali  statutari  delle  varie  organizzazioni
          sindacali del personale civile dello Stato e che non  siano
          collocati in  aspettativa  per  motivi  sindacali  sono,  a
          richiesta  della  rispettiva  organizzazione,  autorizzati,
          salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di
          servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola
          per il  tempo  necessario  per  presenziare  alle  riunioni
          dell'organo collegiale o per l'espletamento  della  normale
          attivita' sindacale. In ciascuna provincia e  per  ciascuna
          organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa  per
          tre dipendenti per Ministero, azienda  autonoma  od  ordine
          scolastico e per una  durata  media  non  superiore  a  tre
          giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze  dal
          servizio per  la  partecipazione  a  congressi  e  convegni
          nazionali  ovvero  per  la  partecipazione   a   trattative
          sindacali   su   convocazione   dell'amministrazione.   Ove
          ricorrano particolari  esigenze  delle  organizzazioni,  le
          amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze
          oltre i limiti predetti". 
             -  L'art.  8  della   legge   n.   715/1978   (Copertura
          finanziaria del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai
          dipendenti dello Stato) e' cosi' formulato: 
             "Art. 8. - Per i permessi sindacali  retribuiti  di  cui
          all'articolo 47 della legge  18  marzo  1968,  n.  249,  e'
          consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad
          amministrazioni operanti nella stessa  provincia.  In  tale
          ipotesi  i  nominativi  dei  beneficiari  dovranno   essere
          segnalati, oltreche' ai Ministeri interessati,  anche  alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  la  designazione
          avra' durata annuale, salva la possibilita' di sostituzione
          per i casi di decadenza  dall'incarico  sindacale  elettivo
          ovvero di impedimento per cause di forza maggiore. 
             I  permessi  sindacali  retribuiti  sono  concessi  alle
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  su
          base nazionale".