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LEGGE 2 giugno 1988, n. 218

Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

note: Entrata in vigore della legge: 6-7-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  6-7-1988 al: 26-9-2022
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonché, anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Le direttive CEE citate all'art. 1 hanno il seguente titolo:
direttiva n. 84/463 che modifica le direttive 64/432 e 72/461 CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolare dei suini (in G.U. CEE n. L 339 del 27 dicembre 1984);
direttiva n. 84/645 recante modifica alla direttiva 80/217 CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (in G.U. CEE n. L 339 del 27 dicembre 1984);
direttiva n. 85/322 che modifica la direttiva 72/461 CEE per quanto riguarda talune disposizioni relativa alla peste suina classica e alla peste suina africana (in G.U.
CEE n. L 168 del 28 giugno 1985);
direttiva n. 80/1095 che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (in G.U. CEE n. L 325 del 1 dicembre 1980).