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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 24 maggio 1988, n. 184

Modificazione all'ordinanza 30 giugno 1984 concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per la importazione dal Canada di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1988
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-6-1988
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visti  gli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione  della
direttiva  comunitaria  n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e
di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie  bovina
e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  30  giugno 1984, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 26 luglio 1984, con la quale  e'  stata
recepita  nel  nostro  ordinamento  la decisione CEE n. 83/494 del 27
settembre 1983, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'
europee  n.  L  273  del  6 ottobre 1983, relativa alle condizioni di
polizia  sanitaria  e  alla   certificazione   veterinaria   cui   e'
subordinata  l'importazione  nella  CEE  di  animali  domestici delle
specie bovina e suina in provenienza dal Canada;
  Vista  la  decisione  della  commissione delle Comunita' europee n.
84/421/CEE del 23 luglio 1984, pubblicata nella "Gazzetta  Ufficiale"
delle  Comunita'  europee n. L 237 del 5 settembre 1984, che modifica
la decisione n. 83/494/CEE del 27 settembre 1983 sopra citata;
  Ritenuto  necessario  adeguare la normativa nazionale in materia di
garanzie sanitarie per i  bovini  ed  i  suini  in  importazione  dal
Canada,  alle  disposizioni  adottate  in  sede  comunitaria  con  la
suddetta decisione;
                               Ordina:
                            Articolo unico
 Nell'allegato  C, paragrafo 1, dell'ordinanza ministeriale 30 giugno
1984,  al  punto  5  "Malattia  emorragica  epizootica",   la   frase
introduttiva e la lettera i) sono modificate nel modo seguente:
  "La prova di immunodiffusione su gel di agar deve essere effettuata
secondo la seguente  metodica,  utilizzando  i  ceppi  New  Jersey  e
Alberta del virus della malattia emorragica epizootica:
   i)  Antigene:  l'antigene  precipitante dev'essere preparato in un
sistema di coltura cellulare capace di sostenere  la  moltiplicazione
rapida  del  virus  della  malattia  emorragica epizootica (ceppi New
Jersey e  Alberta).  Sono  raccomandabili  le  cellule  BHK  o  Vero.
L'antigene e' presente nel fluido surnatante alla fine dello sviluppo
del virus, ma per essere efficace dev'essere concentrato da 50 a  100
volte.  Tale  concentrazione  puo'  essere  effettuata  con qualsiasi
metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus  dell'antigene
puo'   essere   inattivato   per   aggiunta   dello   0,3%  (v/v)  di
B-propriolattone".
  La  presente  ordinanza,  munita  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
   Roma, addi' 24 maggio 1988
                                                p. Il Ministro: CONTU
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                           _______________
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 889/1982,
          e' il seguente:
             "Art.  4.  -  Le  condizioni  di  polizia  sanitaria per
          l'importazione degli animali delle specie  bovina  e  suina
          dai   Paesi   terzi  sono  quelle  previste  dagli  accordi
          veterinari  in  materia  e  dalle  autorizzazioni  di   cui
          all'art.  23  della  legge  30  aprile  1976, n. 397, oltre
          quelle stabilite dal presente decreto.
             Il  Ministro  della  sanita'  modifica  le condizioni di
          polizia  sanitaria  in   conformita'   alle   modifiche   e
          integrazioni introdotte con la procedura dell'art. 29 della
          direttiva n. 72/462/CEE.
             Tali   modifiche   possono   comprendere   deroghe  alle
          disposizioni di cui all'allegato A, capitolo II, sezione A,
          in materia di brucellosi.
             Art.  5.  -  L'introduzione nel territorio nazionale per
          l'importazione  da  un  Paese  terzo  in   Italia   o   per
          l'ulteriore   inoltro   verso  un  altro  Stato  membro  e'
          consentita a condizione che:
              1)  gli animali abbiano soggiornato nel territorio o in
          una  parte  del  territorio  del   Paese   terzo   compreso
          nell'elenco di cui all'art.  3:
                a)  da  almeno 6 mesi prima del giorno del carico, se
          si tratta di animali da allevamento o da produzione;
                b)  da  almeno 3 mesi prima del giorno del carico, se
          si tratta di animali da macello.
             Qualora  gli animali di cui alle precedenti lettere a) e
          b) siano di eta' inferiore, rispettivamente,  a  6  o  a  3
          mesi,  essi  devono aver soggiornato in tale territorio sin
          dalla nascita;
              2)   gli  animali  siano  scortati  da  un  certificato
          sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale del  Paese
          terzo speditore il giorno del carico.
             Il certificato deve:
               a)  essere  redatto  in lingua italiana e, nel caso in
          cui gli animali debbano essere inoltrati in un altro  Stato
          membro, anche nella lingua di tale Stato;
               b) accompagnare gli animali fino a destino;
               c) essere in esemplare originale;
               d) essere composto da un solo foglio;
               e) essere rilasciato per un solo destinatario;
               f)   attestare   che   gli   animali  rispondono  alle
          condizioni sanitarie stabilite dall'art. 4.
             Il certificato sanitario deve essere conforme al modello
          stabilito in conformita' a quanto previsto dal paragrafo  2
          dell'art.  11  della  direttiva  n.  72/462/CEE, secondo la
          procedura di cui all'art. 29 della stessa.
             Il  certificato  sanitario deve, in seguito al controllo
          sanitario all'importazione, essere timbrato dal veterinario
          di confine, in modo che risulti chiaramente che gli animali
          sono stati ammessi o respinti".
             -  La  direttiva  n.  72/462/CEE del 12 dicembre 1972 e'
          stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'
          europee n. L 302 del 31 dicembre 1972.
          Nota all'articolo unico:
            Il  punto  5 del paragrafo 1 dell'allegato C) del decreto
          ministeriale 30 giugno 1984 riguarda le prove  sierologiche
          da  effettuare per la ricerca degli anticorpi nei confronti
          dell'agente   eziologico    della    malattia    emorragica
          epizootica.  Il  testo vigente del punto 5, come modificato
          dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
          "5. Malattia emorragica epizootica.
            La  prova  di  immunodiffusione su gel di agar dev'essere
          effettuata secondo  la  seguente  metodica,  utilizzando  i
          ceppi  New  Jersey  e  Alberta  del  virus  della  malattia
          emorragica epizootica:
               i)   Antigene:   L'antigene   precipitante  dev'essere
          preparato in un sistema  di  coltura  cellulare  capace  di
          sostenere   la   moltiplicazione  rapida  del  virus  della
          malattia  emorragica  epizootica  (ceppi   New   Jersey   e
          Alberta).  Sono  raccomandabili  le  cellule  BHK  o  Vero.
          L'antigene e' presente  nel  fluido  surnatante  alla  fine
          dello sviluppo del virus, ma per essere efficace dev'essere
          concentrato da 50 a 100  volte.  Tale  concentrazione  puo'
          essere   effettuata   con   qualsiasi   metodo  normalmente
          applicabile alle  proteine;  il  virus  nell'antigene  puo'
          essere   inattivato   per  aggiunta  dello  0,3%  (v/V)  di
          B-propiolattone.
              ii) Siero da esaminare.
              iii)  Siero  positivo  di  riferimento.  Le proporzioni
          ottimali devono essere ricavate standardizzando rispetto al
          siero di riferimento internazionale. Impiegando l'antisiero
          e  l'antigene  di  riferimento  internazionali,   si   deve
          produrre  un  siero  standard nazionale, da liofilizzare ed
          impiegare come siero di riferimento  positivo  in  ciascuna
          prova.
              iv)  Gel  di agar: Agarosio all'1% preparato in tampone
          al borato e al  sodiobarbital  a  pH  8,5-9,0.  Versare  in
          scatola  Petri  in  modo da ottenere uno spessore minimo di
          3,0 mm di agarosio.
              v)  Praticare  nell'agar 7 pozzetti esenti da umidita':
          essi devono essere distribuiti secondo  uno  schema  fisso,
          costituito da un pozzetto centrale e da 6 pozzetti disposti
          in circolo attorno ad esso:
               diametro dei pozzetti: 5 mm;
               distanza   tra  il  pozzetto  centrale  e  i  pozzetti
          periferici: 3 mm.
              vi)   Riempire  il  pozzetto  centrale  con  l'antigene
          standard.  Riempire i pozzetti 2, 4 e 6 col siero  positivo
          di  riferimento:  riempire i pozzetti 1, 3 e 5 con sieri da
          esaminare.
 
            ----> Vedere Tabella a Pag. 20 della G.U. <---
        ----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <---
 
              vii) Porre in incubazione per settantadue ore a
          temperatura ambiente in camera chiusa e umida. Il siero in
          esame risulta positivo se forma una linea specifica di
          precipitina con l'antigene e una linea completa
          d'identificazione col siero di riferimento. Esso e'
          negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e
          non fa incurvare la linea del siero di riferimento. Le
          scatole Petri vanno esaminate in illuminazione indiretta
          contro fondo scuro".