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COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 24 marzo 1988, n. 181

Legge 1› marzo 1986, n. 64 - Primo piano annuale di attuazione Contrattazione programmata - Coordinamento delle agevolazioni finanziarie.

note: Entrata in vigore dell'atto: 19/06/1988
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  19-6-1988

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE
Visto l'art. 1 della legge 1› marzo 1986, n. 64, (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986) che stabilisce tra l'altro che le attività e iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica e al riequilibrio territoriale interno, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo;
Visto l'art. 9 della citata legge 1› marzo 1986, n. 64 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986) che pone tra gli obiettivi della politica industriale nel Mezzogiorno ammodernare e qualificare l'apparato produttivo, dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi nonché di centri di ricerca, contenere i consumi energetici e favorire l'occupazione;
Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 agosto 1985) che colloca al centro dello sviluppo l'innovazione come agente di modernizzazione dei processi organizzativi, gestionali e tecnici e come condizione di espansione di nuove linee di attività produttive;
Visto il primo piano annuale di attuazione del programma triennale, approvato con delibera CIPE del 29 dicembre 1986 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987) che con riferimento agli interventi a sostegno dell'innovazione elabora un disegno strategico di mobilitazione dei grandi gruppi industriali organizzatori della domanda tecnologica per la predisposizione di piani progettuali che, collegando ricerca ed investimenti produttivi, possono spostare nel sud il baricentro del sistema scientifico e tecnologico-industriale, con la finalità ultima di espandere la capacità produttiva nel Mezzogiorno;
Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986) che introduce la contrattazione programmata al fine del più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nazionali ed internazionali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale e considerata l'esigenza di mobilitare verso le regioni meridionali tecnologie, capitali e risorse per inserire nel tessuto economico la presenza di grandi imprenditori capaci di realizzare nuovi ed articolati complessi produttivi d'avanguardia collegati ad iniziative avanzate di ricerca e sviluppo;
Tenuto conto che il primo piano annuale di attuazione indica la contrattazione programmata come strumento normativo-quadro regolante impegni assunti dall'intervento pubblico e dalla componente privata individuata nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale ed internazionale;
Considerata inoltre l'esigenza di valorizzare ed utilizzare nel modo migliore gli interventi organici di contesto (infrastrutture generali e tecnologiche) al fine di ammodernare ed espandere l'apparato produttivo;
Attesa la necessità di disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata già stabilite dal CIPE nel primo piano annuale di attuazione;
Visto l'art. 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1986, relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;
Delibera:
Alle iniziative che fanno parte del piano progettuale proposto nell'ambito delle procedure della contrattazione programmata sono riconoscibili le agevolazioni finanziarie previste dalla normativa vigente secondo la diversa tipologia delle iniziative e inoltre:
1) possono essere ammesse agli incentivi le iniziative relative ad attività produttive non rientranti nei comparti agevolabili individuati dal CIPI con delibera del 16 luglio 1986, purché esistano strette connessioni di operatività del progetto con lo svolgimento e le finalità generali dell'intero piano progettuale;
2) alle iniziative industriali e ai centri di ricerca (art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) può essere riconosciuta la maggiorazione di 1/5 del contributo per settore da sviluppare prioritariamente anche per attività diverse da quelle individuate dal CIPI con delibera del 16 luglio 1986, sempre che gli investimenti presentino caratteristiche di particolare rilevanza tecnologica e i centri di ricerca siano correlati con progetti di ricerca tali da poter essere considerati complessivamente prioritari;
3) può essere applicato il meccanismo di incentivazione previsto dall'art. 11 della legge 1› marzo 1986, n. 64 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986) per le iniziative sostitutive, anche in presenza di interventi che consentano, attraverso nuove produzioni o una diversa organizzazione produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali riassorbendo le eccedenze di manodopera derivanti da crisi settoriali di fatto che hanno messo, o sono in procinto di mettere, fuori produzione uno o più prodotti e sempre che gli investimenti, anche se localizzati in aree diverse da quelle caretterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione indicate dal primo piano annuale di attuazione, rispondano alla logica unitaria del piano progettuale proposto;
4) ferme restando le procedure vigenti per la concessione delle agevolazioni finanziarie, il CIPI con la deliberazione del contratto di programma determina l'ammissibilità alle agevolazioni di tutte le iniziative che fanno parte del piano progettuale.
La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Roma, addì 24 marzo 1988
Il Presidente delegato: COLOMBO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al dispositivo:
- Il testo vigente dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è il seguente:
"Art. 70. - Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente art. 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.
La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.
Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50%, purché il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.
La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:
a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;
b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.
Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.
Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.

Per

i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro". - Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 64 del 1986 è il seguente:

Art. 1

"Art. 11. - 1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive - per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'art. 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro 12 mesi dalla suddetta delibera del CIPI - il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36% del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.
2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente".