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LEGGE 9 maggio 1988, n. 167

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ed allineamento della quota sottoscritta dall'Italia a quelle sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito.

note: Entrata in vigore della legge: 08/06/1988
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Testo in vigore dal:  8-6-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti, stabilita dall'articolo 4 del protocollo dello statuto della Banca medesima, annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificato con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, e 18 aprile 1984, n. 88, è aumentata a 5.508.725.000 di ECU, in conformità alla decisione adottata l'11 giugno 1985 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.
2. La quota da versare rappresenterà il 7,5 per cento di ECU 2.988.725.000, pari a ECU 224.154.375, e sarà corrisposta in dodici rate semestrali, di uguale importo, dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre 1993.
3. È autorizzato altresì il pagamento di ECU 16.875.000, per adeguare la quota di sottoscrizione italiana a quelle della Francia, della Repubblica federale tedesca e del Regno Unito. Tale somma sarà versata in quattro semestralità, entro il 31 ottobre 1987.
4. Per compensare l'aumento dei diritti dell'Italia sulle riserve e sugli accantonamenti della predetta Banca al 31 dicembre 1985, è autorizzato infine il pagamento di ECU 97.487.865, da versarsi in dieci semestralità, entro il 31 ottobre 1990. Tale pagamento sarà effettuato presso la Banca medesima in favore degli altri maggiori sottoscrittori del capitale: Francia, Repubblica federale tedesca e Regno Unito.
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AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Si riportano qui di seguito, nel loro ordine, i titoli delle leggi citate:
Legge 14 ottobre 1957, n. 1203: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;
c) convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee".
Legge 27 dicembre 1973, n. 876: "Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI)".
Legge 9 dicembre 1977, n. 956: "Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI)".
Legge 29 settembre 1980, n. 579: "Aumento della partecipazione italiana a organismi finanziari internazionali".
Legge 18 aprile 1984, n. 88: "Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti".