stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 maggio 1988, n. 160

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 21/05/1988
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  21-5-1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "commi 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "commi 11, 12 e 13";
al comma 3, sono premesse le parole: "A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purché la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria".
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La facoltà di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano più di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel limite di centocinquanta unità.
1-ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianità anagrafica e di servizio nell'azienda, nonché della entità di eccedenza del personale.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1- bis del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845";
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "è disposta" sono aggiunte le seguenti: ", in coerenza con quanto previsto nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,";
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalità applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituito dal seguente:
'56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990'".
All'articolo 4:
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
'1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competentì.
4-ter. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali.
4-quater. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4- bis del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente.
4-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applicano anche al personale non docente della scuola".
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
al comma 3, dopo le parole: "istituiti nel suo ambito" sono aggiunte le seguenti: "sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera a),"; e le parole: "commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4 e 5";
al comma 4, la lettera a) è sostituta dalla seguente:
"a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica";
al comma 8, le parole: "o da persona da lui delegata" sono sostituite dalle seguenti: "o da un sottosegretario di Stato da lui delegato";
al comma 10, le parole: "540 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "533 miliardi".
All'articolo 7:
al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria";
al comma 4, nel primo e nel terzo periodo, le parole: "a tempo determinato" sono soppresse;
al comma 5, le parole: "31 maggio 1988" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1988"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiornò".
Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.
2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonché il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresì prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta stagionale.
3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228. In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovrà contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonché il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità della separata contabilità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 228, utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa".
All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è dovuto anche dalle imprese esercenti attività commerciale che occupano più di mille dipendenti";
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e i commi quinto e sesto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.
2-bis. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente: 'Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagnì";
al comma 7, le parole: "a quello previsto al comma 1, calcolato sull'"; sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento dell'"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988";
al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonché alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n.
684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.
Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni".
All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneità tecnica, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi, duemila unità di personale da adibire a mansioni impiegatizie.
All'assunzione delle predette unità si provvede mediante concorsi, su base regionale, per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione publica. Il bando di concorso è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I lavoratori sono assunti nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di età previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del VI livello retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante è quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266";
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attività alle quali sono destinate le duemila unità di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1";
al comma 4, secondo periodo, le parole da: "e la consistenza dello stesso" fino a: "legge di approvazione del bilancio" sono soppresse; al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n. 8, ad eccezione dell'articolo 1.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigili: VASSALLI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1988. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 24 giugno 1988.