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LEGGE 29 aprile 1988, n. 143

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica.

note: Entrata in vigore della legge: 21/05/1988
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Testo in vigore dal:  21-5-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non più di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.
2. La durata dei contratti è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.
3. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attività oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonché sui risultati tecnico-scientifici raggiunti. Di essi si dà anche conto nella relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), come modificato dall'art. 34- bis della legge 30 ottobre 1976, n. 730, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, è il seguente:
"Art. 36 (Personale a contratto degli enti di ricerca).
- Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.
In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.
Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, purché in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
Il personale predetto che pur dichiarato meritevole non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti è trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
Sono abrogati l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1› marzo 1945, n. 82 e l'art. 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240".
- Il testo degli articoli 2230 e seguenti (fino all'art.
2238) del codice civile è il seguente:
"Art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale). - Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 (Mancanza d'iscrizione). - Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Art. 2232 (Esecuzione dell'opera). - Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto.
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. (Le associazioni professionali sono state soppresse dall'art. 1 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, n.d.r.).
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.
Art. 2234 (Spese e acconti). - Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 (Divieto di ritenzione). - Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Art. 2236 (Responsabilità del prestatore d'opera). - Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Art. 2237 (Recesso). - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 (Rinvio). - Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II".