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MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1988, n. 142

Adempimenti relativi al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno.

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vigente al 20/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-5-1988

IL MINISTRO

PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
Vista la legge 1› marzo 1986, n. 64 sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il comma 6 dell'art. 1 della citata legge che prevede, tra l'altro, che le proposte da considerare ai fini della formulazione dei piani annuali di attuazione debbono indicare i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, nonché i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei reppresentanti delle regioni meridionali;
Ravvisata la necessità di provvedere alla adozione dei predetti criteri uniformi di rappresentazione ai fini dell'esame delle proposte da considerare per la formulazione del terzo piano annuale di attuazione;
Visto il proprio decreto 11 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1986, n. 88 con il quale sono stati fissati gli adempimenti relativi ai piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno;
Considerata l'opportunità di una breve proroga del termine del 31 maggio per la trasmissione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno delle proposte per la formulazione del terzo piano annuale di attuazione, per consentire ai soggetti proponenti una più puntuale e meglio articolata formulazione delle proposte stesse;

Sentito

il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, che si è espresso nella seduta del 3 febbraio 1987; Decreta:

Art. 1


Ai fini della formulazione del terzo piano annuale di attuazione, le proposte indicate dall'art. 1 del decreto ministeriale 11 aprile 1986 richiamato nelle premesse debbono essere presentate unitamente alle apposite schede di valutazione conformi ai modelli allegati al presente decreto.
Le schede di valutazione sostituiscono il documento monografico e la relazione monografica rispettivamente previsti all'art. 2, comma 4, ed all'art. 4 del citato decreto ministeriale.
Per ogni proposta deve essere certificata la conformità delle schede con la documentazione progettuale sottostante. Ciascuna pagina delle schede deve essere firmata dal responsabile del progetto e da un rappresentante dell'amministrazione proponente.