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MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 594

Attuazione della direttiva n. 86/296/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/06/1990
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Testo in vigore dal:  2-6-1990

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;
Vista la direttiva n. 86/296/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) su determinate macchine per cantiere, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;
Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/296/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. La direttiva n. 86/296/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.
3. Le macchine cui si applicano le norme del presente decreto sono i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe semprechè di potenza superiore a 15 kw.
NOTE
AVVERTENZE
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note delle premesse:
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive), 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto della data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministero da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite dalle norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1".
- La direttiva n. 86/296/CEE è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L. 186 dell'8 luglio 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.70 del 21 ottobre 1986, 2a serie speciale.
- La direttiva n. 84/532/CEE è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. L. 300 del 19 novembre 1984. Le norme di attuazione della predetta direttiva sono state em- anate con D.M. 28 novembre 1987, n. 592 pubblicato in questo stesso supplemento alla Gazzetta Ufficiale