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LEGGE 8 aprile 1988, n. 109

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore della legge: 9/4/1988
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Testo in vigore dal: 9-4-1988
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure  urgenti
per le dotazioni organiche del personale  degli  ospedali  e  per  la
razionalizzazione della spesa sanitaria, e' convertito in  legge  con
le seguenti modificazioni: 
  All'articolo 1: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
 "1. Il Ministro della sanita', previo parere del Consiglio sanitario
nazionale  e  sentite  le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative, determina con proprio decreto,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli  standards  di  personale  ospedaliero  per  posto  letto  e  per
tipologie di ospedali". 
  All'articolo 2: 
   al comma 1: 
    nell'alinea, le parole: "sulla base dei seguenti  criteri:"  sono
sostituite dalle seguenti: "tenendo conto dei  parametri  tendenziali
previsti dall'articolo 10,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  23
ottobre 1985, n.  595,  al  fine  della  realizzazione  dei  seguenti
obiettivi:"; 
   la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
   " a) assicurare in ciascuna divisione il  tasso  di  utilizzazione
medio-annuo del 70-75 per cento, con  esclusione  delle  divisioni  e
delle  sezioni  di  malattie  infettive  e  dei  servizi  di  terapia
intensiva e di sperimentazione"; 
   al comma 2: 
    nella lettera a), le parole: "lettera a) " sono soppresse; 
    nella lettera b), dopo la parola:  "evitare",  sono  inserite  le
seguenti: ", nel processo di ristrutturazione, secondo le indicazioni
di cui all'articolo 10, comma 2, della  legge  23  ottobre  1985,  n.
595,". 
 All'articolo 3: 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. A conclusione del processo di ristrutturazione degli  ospedali,
secondo le procedure ed i criteri stabiliti dai precedenti articoli 1
e 2 e fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del  presente
articolo, a modifica di quanto disposto dall'articolo 9, primo comma,
della legge 20 maggio  1985,  n.  207,  le  unita'  sanitarie  locali
possono  procedere  direttamente  all'assunzione  di   personale   in
sostituzione di quello che cessi di prestare  servizio  limitatamente
agli addetti ai servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura  e
di riabilitazione degli ospedali". 
 All'articolo 4: 
   al comma 1, dopo  la  parola:  "accompagnata",  sono  inserite  le
seguenti:  ",  ove  si  tratti  di  primo  ricovero  in   riferimento
all'ospedale presso il quale il ricovero stesso avviene,"; 
  al comma 3, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Con
decreto del Ministro della sanita'  sono  regolamentate  le  relative
procedure nonche' le modalita' di trasmissione  della  documentazione
di accompagnamento nel caso di ricoveri d'urgenza in ospedali situati
in regioni diverse da quella di provenienza del malato"; 
  al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche a tal
fine le regioni procedono  ad  una  adeguata  riorganizzazione  delle
direzioni sanitarie degli ospedali"; 
  dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  "5- bis. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1,  2  e  3,
nonche' quelle di cui  al  presente  articolo  sono  applicabili,  in
quanto compatibili, agli istituti  pubblici  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico". 
 All'articolo 5: 
   il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Le quote di cui  al  comma  2,  escluse  quelle  riservate  per
programmi speciali di interesse nazionale di cui al comma 3,  possono
essere utilizzate per non piu' del 50 per cento  del  loro  ammontare
per  l'acquisto  di   attrezzature   o   per   limitati   lavori   di
ristrutturazione, anche finalizzati ad attivita' didattiche di cui al
comma 3". 
 Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
 "Art. 5- bis.  -  1.  Con  decreto  interministeriale,  adottato  di
concerto dai Ministri della sanita' e della pubblica istruzione, sono
emanate disposizioni tecniche conformi alla direttiva  del  Consiglio
della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, concernente la  formazione
specifica in medicina generale, intese a determinare per i medici  di
base: 
    a)  l'articolazione  della  formazione  specifica   in   medicina
generale che deve prevedere un periodo di tirocinio di due  anni,  di
cui un periodo non inferiore ad un anno  presso  strutture  pubbliche
ospedaliere o cliniche universitarie e un ulteriore periodo di almeno
sei mesi presso distretti sanitari di base e/o  poliambulatori  delle
unita'  sanitarie  locali.  Le  suddette  strutture  sanitarie   sono
indicate dalla regione competente territorialmente in relazione  alle
attrezzature ed ai servizi di cui esse dispongono; 
    b)   i   criteri   di   valutazione   dei   candidati   ai   fini
dell'assegnazione delle borse di studio di cui al precedente articolo
5, comma 3, nonche' quelli relativi alla  valutazione  dell'attivita'
svolta al compimento del tirocinio teorico-pratico. 
2. Il  Ministro  della  sanita'   determina   con   proprio   decreto
  l'indennita'  di  studio   mensile   corrisposta   ai   medici   in
  formazione". 2. La presente legge entra in vigore il giorno  stesso
  della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 8 aprile 1988 
                               COSSIGA 
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  DONAT CATTIN, Ministro 
                                    della sanita' 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
    

AVVERTENZA:

Il  decreto-legge  8  febbraio  1988,  n.  27,  e'  stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
32 del 9 febbraio 1988.
Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
giorno 3 maggio 1988.