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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1988, n. 103

Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 03-04-1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1988, n. 176 (in G.U. 02/06/1988, n.128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1988)
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Testo in vigore dal: 2-6-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   erogare
contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di  prevenzione  e
reinserimento dei tossicodipendenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 marzo 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della sanita' e dell'interno, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione  economica,  del  tesoro  e  per  gli
affari speciali; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. L'erogazione dei contributi di cui al  decreto-legge  22  aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
1985,  n.  297,  recante  norme  per  la  erogazione  di   contributi
finalizzati  al   sostegno   delle   attivita'   di   prevenzione   e
reinserimento dei tossicodipendenti nonche'  per  la  distruzione  di
sostanze stupefacenti  e  psicotrope  sequestrate  e  confiscate,  e'
prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990.  ((L'ammontare  complessivo
della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalita' di cui  al
predetto decreto come  modificato  dalla  legge  di  conversione,  e'
determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989
e 1990)). 
  ((1-bis. La documentazione e  la  domanda  da  parte  dei  soggetti
destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i  comuni
competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del predetto decreto per  l'anno
1988 ed entro i primi novanta giorni dell'anno per gli  anni  1989  e
1990. 
  1-ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni  anno  al  Parlamento
una relazione sulle attivita' di cui al comma 1)). 
  2. La commissione prevista dall'articolo 1- bis  del  decreto-legge
22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1985, n. 297, e' integrata con un rappresentante  dell'ufficio
del Ministro per gli affari ((sociali)). 
  ((2- bis. La somma di lire 200  milioni  iscritta  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'interno,   in   virtu'
dell'articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
e' aumentata a lire 1.000 milioni)). 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
lire 20 miliardi per ciascuno  degli  anni  1988,  1989  e  1990,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1988,
all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.