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LEGGE 28 marzo 1988, n. 99

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.

note: Entrata in vigore della legge: 31/03/1988
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Testo in vigore dal:  31-3-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania";
al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale";
al comma 6, ultimo periodo, la parola: "provvede" è sostituita dalle seguenti: "può provvedere".
All'articolo 2, nel comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: "per il risanamento" sono inserite le seguenti: "sociale, ambientale e";
alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ambientale";
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto".
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: "delle norme costituzionali, comunitarie e dei princìpi generali dell'ordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "ordinariamente competenti," sono inserite le seguenti: "nonché quelle integrative erogate dallo Stato,".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "su richiesta del consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta del comune";
al comma 2, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";
il comma 3 è soppresso.
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: "per le città di Palermo, Catania e Messina" sono soppresse;
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione"; al secondo periodo, dopo le parole: "salva la" è inserita la seguente: "eventuale".
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al parlamento ogni dodici mesi una documentata relazione di tutte le attività svolte.
2. Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a decorrere dalla loro entrata in vigore".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 1› febbraio 1988. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 6 aprile 1988.