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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 1988, n. 83

Autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi titolo al contributo finanziario previsto dalla legge 13 dicembre 1986, n. 877, recante interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/04/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1989)
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Testo in vigore dal:  5-4-1988

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Sentito

il parere della commissione prevista dall'art. 4 della stessa legge; Decreta:

Art. 1

1. Sono considerati frontalieri gli autoservizi di linea internazionali autorizzati ai sensi del regolamento CEE n. 517 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile 1977, n. 144, ovvero concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, ed in base ad accordi bilaterali, che non superino in linea d'aria i 50 chilometri per ciascuna parte della frontiera.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 877/1986 è il seguente:
"Art. 1. - 1. Ai soggetti che esercitano autoservizi di linea nazionali di competenza statale ed autoservizi internazionali aventi carattere frontaliero, concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, o autorizzati ai sensi del regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile 1977, n. 144, nonché in base ad accordi bilaterali, il Ministro dei trasporti concede un contributo complessivo in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate negli anni di riferimento indicati nell'art. 2.
2. Per gli autoservizi ordinari già di competenza statale, trasferiti alle regioni a statuto ordinario o speciale, il contributo è concesso per il periodo dal 1› aprile 1972 fino alle rispettive date di decorrenza della competenza regionale.
3. Dal contributo sono esclusi gli autoservizi di gran turismo concessi ai sensi dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, provvede, con propri decreti, all'individuazione degli autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi titolo al contributo finanziario limitatamente al periodo per il quale è stato esercitato il servizio frontaliero". - Il testo dell'art. 4 della medesima legge, è il seguente:
"Art. 4. - 1. Per l'applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge, è istituita una commissione, nominata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. La commissione è composta da:
a) il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che la presiede;
b) due dirigenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti;
c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;
d) un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
3. Alla commissione partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali più rappresentative degli esercenti di autoservizi in concessione, designato dalla rispettiva associazione.
4. Per ciascun membro effettivo della commissione viene nominato un membro supplente, che può partecipare alle riunioni anche in presenza dello stesso membro effettivo, senza diritto di voto.
5. Le funzioni di segreteria sono esplicate da un dipendente del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri della commissione.
7. L'onere per il funzionamento della commissione fa carico allo stanziamento iscritto al cap. 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
Note all'art. 1:
- Il regolamento CEE n. 517/72, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 20 marzo 1972.
- La legge n. 144/1977 concerne "Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri".
- La legge n. 1822/1939 concerne: "Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata".