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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024)
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vigente al 09/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-3-1988
La Camera dei deputati ed il Sento della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare  per  l'anno  1988
resta determinato in termini di competenza in lire 191.060  miliardi,
comprese lire  40.000  miliardi  concernenti  regolazione  di  debiti
pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio
sostitutivi di anticipazioni  di  tesoreria  all'INPS.  Tenuto  conto
delle operazioni di rimborso di  prestiti,  il  livello  massimo  del
ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della  legge  5
agosto 1978, n. 468 - ivi compresi l'indebitmento all'estero  per  un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione  per  il  1988,
nonche' le suddette regolazioni contabili - resta fissato, in termini
di competenza, in lire 249.070 miliardi per l'anno finanziario 1988. 
2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme  da  iscrivere
in bilancio in forza dell'articolo  10,  sesto  e  settimo  comma,  e
dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5  agosto  1978,  n.  468,
nonche'  le  emissioni  effettuate  per  la  sostituzione  dei  buoni
ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e  lunga  durata,
nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza,  e  quelle
destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri. 
3. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a  carattere  pluriennale  restano  determinati,  per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle  misure  indicate  nella
Tabella A allegata alla presente legge. 
4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  per  il  finanziamento  dei
provvedimenti legislativi che si  prevede  possano  essere  approvati
nell'anno 1988, restano determinati in lire 30.316,578  miliardi  per
il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio
di cui alla Tabella  B  allegata  alla  presente  legge,  e  in  lire
9.121,625 miliardi per il fondo  speciale  destinato  alle  spese  in
conto capitale secondo il dettaglio di cui alla  Tabella  C  allegata
alla presente legge. 
5. Gli importi previsti al comma 4 per le Tabelle  B  e  C  e  quelli
corrispondenti indicati dalle medesime  Tabelle  per  ciascuno  degli
anni 1989 e 1990 risultano dal saldo tra gli accantonamenti di  segno
positivo per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate  e
accantonamenti di  segno  negativo  per  riduzione  di  spese  o  per
incremento  di  entrate.  Gli  accantonamenti   di   segno   positivo
contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche non possono
essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di  iniziative
legislative, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi
corrispondenti agli accantonamenti di segno  negativo  contrassegnati
dalle medesime lettere alfabetiche, e,  comunque,  nei  limiti  della
minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti  per  ciascuno
degli  esercizi  considerati.  Fino   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti legislativi corrispondenti ad accantonamenti  di  segno
negativo non contrassegnati da lettere, gli accantonamenti  di  segno
positivo non contrassegnati da lettere possono essere utilizzati,  ai
fini della copertura finanziaria di iniziative legislative,  soltanto
entro i limiti del saldo  risultante  dalla  somma  algebrica  tra  i
medesimi accantonamenti positivi e  negativi  non  contrassegnati  da
lettere.  L'utilizzo  degli  accantonamenti  di  segno  positivo  che
risultano in corso d'anno  eccedenti  rispetto  a  tale  saldo  resta
subordinato all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  corrispondenti
agli accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da  lettere,
e comunque nei limiti delle minori spese o delle maggiori entrate  da
essi previsti per ciascuno degli esercizi finanziari considerati. Con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti  da  riduzioni
di spesa sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai  pertinenti
capitoli di spesa ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui
alle  ripetute  Tabelle  B  e  C,  ferme  restando  le   destinazioni
contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche. L'eventuale  parte
di gettito eccedente l'importo degli accantonamenti di segno negativo
che risulti a seguito dell'approvazione  dei  relativi  provvedimenti
legislativi e' destinata soltanto alla riduzione del saldo  netto  da
finanziare stabilito al comma 1 del presente articolo. 
6. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della  legge  22
dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio del 1988 e triennale 1988-1990 sono  indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge. 
7. E' fatta salva la possibilita' di provvedere  in  corso  dell'anno
alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge  5
agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al  comma
6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato
di previsione del Ministero del tesoro. 
8.  Per  il  triennio  1988-1990,  in  deroga  ai  termini  stabiliti
dall'articolo 20, dodicesimo comma, della legge  5  agosto  1978,  n.
468, per le  autorizzazioni  di  spesa  comportanti  l'iscrizione  in
bilancio di uno o piu' limiti di impegno l'impegnabilita' di ciascuna
annualita' e' ridotta all'anno successivo  a  quello  di  iscrizione.
Trascorso tale  termine  le  somme  non  impegnate  sono  considerate
economie di bilancio. 
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge  29  marzo
1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa  ai  rinnovi
contrattuali  per  il  triennio   1988-1991   del   personale   delle
Amministrazioni statali,  compreso  quello  delle  Aziende  autonome,
resta determinata rispettivamente in lire  600  miliardi  e  in  lire
1.000  miliardi;  tali  somme,   comprensive   delle   disponibilita'
occorrenti  per  l'adeguamento  delle  retribuzioni   del   personale
militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito  fondo  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro.  Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le variazioni  di  bilancio  relative  alla  ripartizione  del  fondo
stesso. 
10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della  legge
29 marzo 1983, n. 93, le regioni, le provincie ed  i  comuni  nonche'
gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere  nei  bilanci
relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse occorrenti al finanziamento
dei rinnovi contrattuali. 
11. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti  dei
trattamenti economici del personale determinati con i criteri di  cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 28 febbraio  1986,  n.  41,  non
deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti a cui si
applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede
di Relazione previsionale e programmatica. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali e'  operato  il  rinvio.    Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
             Il testo dell'art. 11 della legge n.  468/1978  (Riforma
          di  alcune  norme  di  contabilita' generale dello Stato in
          materia di bilancio) e' il seguente:
             "Art. 11 (Legge finanziaria). - Al fine di  adeguare  le
          entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende
          autonome  e  degli  enti  pubblici  che si ricollegano alla
          finanza statale, agli obiettivi di politica  economica  cui
          si  ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale,
          il Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          delle  finanze,  presenta al Parlamento, contemporaneamente
          al  disegno  di  legge  di  approvazione  del  bilancio  di
          previsione  dello  Stato, un disegno di "legge finanziaria"
          con la quale possono operarsi modifiche ed  integrazioni  a
          disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello
          Stato,  su  quelli delle aziende autonome e su quelli degli
          enti che si ricollegano alla finanza statale.
             La legge  finanziaria  indica  il  livello  massimo  del
          ricorso  al  mercato  finanziario. Tale ammontare concorre,
          con le entrate, a  determinare  le  disponibilita'  per  la
          copertura  di  tutte  le  spese  da  iscrivere nel bilancio
          annuale.
             La legge finanziaria provvede a tradurre  in  atto  alla
          manovra  di  bilancio  per  le  entrate  e  le spese che si
          intende perseguire, in coerenza  con  quanto  previsto  dal
          precedente art. 4".
             L'art.  4  della  stessa  legge,  richiamato nell'ultimo
          comma  dell'articolo  sopra  riportato,  reca   norme   sul
          bilancio pluriennale di previsione dello Stato.
          Note all'art. 1, comma 2:
             -  Il  testo dell'intero art. 10 della legge n. 468/1978
          e' riportato nella nota all'art. 1, comma 4.
             - Il terzo comma dell'art.  17  della  citata  legge  n.
          468/1978  prevede:  "Le riassegnazioni ai capitoli di spesa
          di cui all'art. 5, ultimo comma, della presente legge  sono
          disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi
          alla   Corte  dei  conti  e  riguardano  le  somme  versate
          all'entrata  entro  il   31   ottobre   di   ciascun   anno
          finanziario.  Le  somme  versate  dopo tale data e comunque
          entro  la  chiusura  dell'esercizio  sono  riassegnate  con
          decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti  capitoli
          di spesa dell'anno successivo".
          Nota all'art. 1, comma 4:
             Il  testo  dell'art.  10  della  legge n. 468/1978 e' il
          seguente:
             "Art. 10 (Fondi speciali). - Nello stato  di  previsione
          della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi
          fondi  speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui al
          successivo art. 11,  destinati  a  far  fronte  alle  spese
          derivanti  da  progetti  di  legge  che  si prevede possano
          essere approvati nel corso dell'esercizio.
             Le somme di cui al primo comma possono essere portate in
          aumento degli stanziamenti, di competenza e  di  cassa,  di
          capitoli  esistenti  o  di  nuovi  capitoli,  solo  dopo la
          pubblicazione  dei   provvedimenti   legislativi   che   le
          autorizzano.
             I  fondi  devono  essere  tenuti  distinti a seconda che
          siano destinati al finanziamento di  spese  correnti  o  di
          spese in conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti.
             In  appositi  elenchi  allegati allo stato di previsione
          del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti  per
          i   quali  viene  predisposta  la  copertura  con  i  fondi
          speciali.
             Le quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del  secondo
          comma,   entro  la  chisura  dell'esercizio,  costituiscono
          economie di spesa.
             La copertura  finanziaria  -  nella  forma  di  nuove  o
          maggiori  entrate,  di  riduzioni di capitoli di spesa o di
          accantonamenti   nei   fondi   speciali   -   relativa    a
          provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine
          dell'esercizio  resta  valida  per  l'esercizio  successivo
          purche' tali  provvedimenti  entrino  in  vigore  entro  il
          termine di detto esercizio successivo.
             In   tal   caso,  ferma  restando  l'acquisizione  della
          copertura finanziaria, come precisata nel comma precedente,
          al bilancio dell'esercizio in cui  e'  stata  iscritta,  le
          nuove  o  maggiori  spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi  sono   iscritte   nel
          bilancio  dell'esercizio  nel  corso  del  quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi.
             Le  economie  di  spesa  da  utilizzare   a   tal   fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi allegati al  conto  consuntivo  del  Ministero  del
          tesoro".
          Nota all'art. 1, comma 6:
             Il  quattordicesimo  comma  dell'art.  19 della legge n.
          887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Con effetto
          dal 1› gennaio 1986, le disposizioni di legge che  rinviano
          per  la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge
          di approvazione del bilancio dello Stato cessano  di  avere
          efficacia. La quantificazione predetta e' disposta, su base
          triennale,   dalla  legge  finanziaria,  con  aggiornamento
          annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della
          legge  finanziaria  relativa  all'anno 1986, il bilancio di
          previsione dello Stato afferente lo stesso anno  considera,
          per  le  disposizioni  di legge di cui al comma precedente,
          uno  stanziamento  non  superiore  a  quello  iscritto  nel
          bilancio dello Stato per l'anno 1985".
          Nota all'art. 1, comma 7:
             Il  testo  dell'art.  7  della  legge  n. 468/1978 e' il
          seguente:
             "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).   - Nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui dotazioni sono annualmente  determinate,  con  apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
             Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte in aumento sia delle dotazioni di  competenza  che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
              1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  in  caso di richiesta da parte
          degli aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli  di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso in cui quello di provenienza sia stato  nel  frattempo
          soppresso;
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
             Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui   al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio".
          Nota all'art. 1, comma 8:
             Il dodicesimo comma dell'art. 20 della legge n. 468/1978
          prevede  che:  "Decorsi i termini di impegnabilita', di cui
          al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre
          1923, n. 2440, come risulta modificato  dal  secondo  comma
          dell'art.   4  della  legge  20  luglio  1977,  n.  407,  e
          dall'ottavo comma dell'art. 33 della  presente  legge,  gli
          stanziamenti  da  iscriversi  a  carico  del bilancio degli
          esercizi successivi saranno determinati in  relazione  alle
          effettive annualita' da pagare".
          Nota all'art. 1, comma 9:
             Il  testo  dell'art.  15  della legge n. 93/1983 (Legge-
          quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
             "Art. 15 (Copertura finanziaria).  -  Nella  indicazione
          delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede
          il  bilancio  pluriennale  dello  Stato,  di cui all'art. 4
          della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  sono  delineate  le
          compatibilita'  generali  di  tutti gli impegni di spesa da
          destinare al pubblico impiego.
             In particolare nel bilancio pluriennale  viene  indicata
          la  spesa  destinata  alla contrattazione collettiva per il
          triennio, determinando la quota relativa a  ciascuno  degli
          anni considerati.
             L'onere  derivante dalla contrattazione collettiva sara'
          determinato con apposita  norma  da  inserire  nella  legge
          finanziaria,   nel   quadro  delle  indicazioni  del  comma
          precedente.
             Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva,
          non  puo'  assumere  impegni  di   spesa   superiori   allo
          stanziamento  determinato  ai sensi del comma precedente se
          non previa espressa autorizzazione del Parlamento che,  con
          legge,  modifica la disposizione della legge finanziaria di
          cui al comma precedente, nel  rispetto  delle  norme  della
          copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5
          agosto 1978, n. 468.
             All'onere   derivante   dall'applicazione   delle  norme
          concernenti  il  personale  statale  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  di  un apposito fondo, che sara'
          iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  la  cui  misura  sara' annualmente determinata con
          apposita norma da  inserire  nella  legge  finanziaria.  Il
          Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
          proprio decreto, le variazioni di  bilancio  relative  alla
          ripartizione del fondo medesimo.
             Analogamente  provvederanno  per  i  propri  bilanci  le
          regioni, le provincie ed i comuni nonche' gli enti pubblici
          non economici cui si applica la presente legge".
          Nota all'art. 1, comma 10:
             Per il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 si veda
          la precedente nota all'art. 1, comma 9.
          Nota all'art. 1, comma 11:
             Il comma 1 dell'art. 6 della  legge  n.  41/1986  (Legge
          finanziaria  1986)  prevede che: "Per gli anni 1986, 1987 e
          1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei  trattamenti
          economici  del personale di ruolo e non di ruolo dipendente
          dalle Amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo,  compresa la gestione commissariale della cessata
          Cassa per il Mezzogiorno, dalle  Aziende  di  Stato,  dalle
          regioni,   dagli  enti  locali,  dagli  enti  pubblici  non
          economici,  dalle  aziende  municipalizzate,  dalle  unita'
          sanitarie  locali, dalle societa' e dai consorzi di diritto
          privato  il  cui  capitale  sia  interamente  posseduto  da
          regioni  o  da enti locali, dai consorzi amministrativi cui
          partecipino regioni o enti locali, dalle aziende  pubbliche
          in   gestione   commissariale  governativa,  dalle  aziende
          esercenti  pubblici  servizi  di  trasporto  in  regime  di
          concessione,    dovuti    a    variazioni   dell'indennita'
          integrativa speciale, all'attribuzione di classi  e  scatti
          di  stipendio  e  a  qualsiasi  altro  titolo,  compresi  i
          miglioramenti relativi ai rinnovi  contrattuali,  non  deve
          superare,  rispettivamente,  il  6,  il 5 ed il 4 per cento
          degli oneri sostenuti nell'anno  immediatamente  precedente
          per  stipendi, indennita' integrativa speciale, tredicesima
          mensilita'  ed  ogni  altro  assegno  comunque  denominato,
          escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennita' di
          missione e di trasferimento".