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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 20 febbraio 1988, n. 57

Profilassi vaccinale contro la peste suina classica.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/03/1988
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-3-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente profilassi della peste suina classica (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1981) modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12 febbraio 1982);
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147 concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione e l'impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987);
Vista la direttiva del Consiglio n. 80/1095/CEE, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale, modificata dalla direttiva del Consiglio 87/487/CEE del 22 settembre 1987;
Vista la decisione del Consiglio n. 80/1096/CEE dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica, modificata dalle decisioni del Consiglio n. 87/488/CEE del 22 settembre 1987;
Vista la decisione della commissione delle Comunità europee 1› marzo 1983 (n. 83/100/CEE) recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Repubblica italiana;
Tenuto conto che continua ad essere segnalata l'insorgenza di focolai di peste suina classica in alcuni Stati delle Comunità europee;
Ritenuto necessario, ai fini della difesa sanitaria del patrimonio suinicolo nazionale nei confronti della suddetta malattia, attuare anche per il 1988 un'azione di profilassi vaccinale contro la peste suina classica;

Preso

atto della decisione della commissione CEE del 13 gennaio 1988 che in conformità della proposta italiana ha approvato la modificazione del piano italiano di eradicazione della peste suina classica, che prevede l'attuazione anche per il 1988 della vaccinazione antipestosa dei suini ad eccezione di quelli esistenti nella provincia di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Liguria; Ordina:

Art. 1

È resa obbligatoria la vaccinazione contro la peste suina classica dei suini di età compresa tra i sessanta ed i settanta giorni da eseguirsi, comunque, non prima di quindici giorni dallo svezzamento.
A tale scopo i proprietari degli animali devono segnalare la nascita dei suini alla unità sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'allevamento per consentire la programmazione dei piani di vaccinazione.
Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione.