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LEGGE 29 febbraio 1988, n. 48

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

note: Entrata in vigore della legge: 01/03/1988
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Testo in vigore dal: 1-3-1988
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Il   decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.  536,  recante
fiscalizzazione   degli   oneri   sociali,   proroga   degli   sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
in materia di organizzazione dell'INPS, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
  All'articolo  3,  al  comma  4, dopo la parola: "cooperative", sono
aggiunte le seguenti: "di servizi di produzione e lavoro".
  All'articolo 4, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
   "8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e  8 trovano
applicazione  anche  nei  confronti  dei  soggetti  che,  non  avendo
provveduto  al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione
entro i termini ivi previsti,  vi  provvedano  entro  il  termine  di
quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il pagamento  rateale  deve  essere
effettuato  in  due  rate  bimestrali uguali e consecutive, di cui la
prima entro il 31 marzo 1988".
  All'articolo 6:
   dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente:
  "13-bis.  Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13 si
applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   4,   commi   7,
limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8";
   al  comma 24, le parole da: "trecentosessantacinquesimo" fino alla
fine sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988".
  All'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Per  l'applicazione  del comma 1 il lavoratore deve presentare
domanda all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  con  le
modalita'  e  nei  termini  che  saranno  stabiliti  dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto stesso".
  All'articolo  10,  al  comma  1, le parole: "restano in vigore fino
all'adozione delle delibere di cui al comma 2" sono sostituite  dalle
seguenti:  "restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di
cui al comma 2".
  All'articolo 11, il comma 2 e' soppresso.
  L'articolo 13 e' soppresso.
  2.  Restano validi gli atti ed i provedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
dei  decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48,
28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28  agosto  1987,  n.
358, e 30 ottobre 1987, n. 442.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 febbraio 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  FORMICA, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
           Il  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          304 del 31 dicembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 31 marzo 1988.