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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 febbraio 1988, n. 40

Norme concernenti l'impiego dei contenitori alternativi per i "vini da tavola" ed i "vini frizzanti".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1990)
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Testo in vigore dal:  10-3-1988

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed, in particolare, l'art. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 del 23 novembre 1976, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, e successive modificazioni (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973);
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1984 sulla disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 16 marzo 1984);
Visto il decreto ministeriale 1› febbraio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986), con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1987 la possibilità di confezionare i vini da tavola ed i vini frizzanti in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
Visti i risultati della sperimentazione effettuata da una commissione di esperti costituita da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della sanità, nonché di istituti di sperimentazione agraria ed istituti universitari specializzati;
Considerato che tali risultati, in base alla sperimentazione finora effettuata, hanno accertato una validità di conservazione del vino di mesi nove, per i contenitori in poliaccoppiato multistrato, composti da cartoncino di cellulosa, alluminio e polietilene a bassa densità e di mesi sei, per i contenitori in polietilentereftalato;

Ritenuta

altresì la necessità di proseguire nella sperimentazione già iniziata e di effettuare una ulteriore sperimentazione per gli altri contenitori di materiale plastico e di metallo; Decreta:

Art. 1

1. I prodotti definiti "vini da tavola" dall'allegato I, punto 13, del regolamento CEE n. 822 del Consiglio del 16 marzo 1987, esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., possono essere posti in commercio nei sottoelencati recipienti di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162:
contenitore in poliaccoppiato multistrato composto da cartoncino di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densità;
contenitore in polietilentereftalato.
2. Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata a cura del confezionatore, in modo chiaro, leggibile e indelebile, la data di riempimento, adottando la menzione "prodotto confezionato il..." seguita dalla indicazione del giorno, mese e anno.
3. Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere apposta a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari, leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto.
4. La data di scadenza di cui al precedente comma deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque, non deve superare:
mesi nove da quella di confezionamento, per i vini confezionati in contenitori di poliaccoppiato multistrato, composto da cartoncino di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densità;
mesi sei da quello del confezionamento per i vini confezionati in contenitore in polietilentereftalato.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui trascritta, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse:
L'art. 28 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, così recita: "I mosti, i vini, i vini speciali e gli aceti devono essere posti in commercio per il consumo diretto in recipienti di vetro, di terraglia, di ceramica, di porcellana, di legno o altro materiale riconosciuto idoneo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità".