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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 gennaio 1988, n. 11

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/01/1988
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Testo in vigore dal:  21-1-1988

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1987, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 1987, con il quale sono state adottate misure atte a contrastare deflussi speculativi di capitali verso l'estero, con la modifica dell'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni;

Considerato

che sono venuti meno i motivi che avevano determinato l'adozione delle suddette misure; Decreta:

Art. 1

L'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Conti valutari). - 1. Nei 'conti valutarì, da intendersi per tali quelli istituiti con la legge valutaria n. 852, sono accreditate, osservate le modalità di cui al successivo art. 28:
a) le valute acquisite dal titolare del conto a regolamento di operazioni con non residenti autorizzate;
b) le valute derivanti dalla conversione di lire di conto estero corrispote al titolare del conto da parte di non residenti a regolamento di operazioni autorizzate;
c) le valute acquistate dal titolare del conto contro lire interne per il regolamento di operazioni autorizzate;
d) le valute derivanti da finanziamento in valuta concesso da banche abilitate ai sensi delle disposizioni vigenti.
Entro il centoventesimo giorno successivo a quello di accreditamento:
- le valute di cui alla lettera a) possono essere utilizzate dal titolare del conto per la negoziazione contro lire, per pagamenti all'estero, ovvero per altri pagamenti consentiti nel suo interesse;
- le valute di cui alla lettera b) possono essere utilizzate per tutti i pagamenti consentiti;
- le valute di cui alla lettera d), quando derivanti da finanziamento all'esportatore, possono essere utilizzate per le causali indicate al primo alinea.
Entro il sessantesimo giorno successivo a quello di accreditamento:
- le valute di cui alla lettera c) possono essere utilizzate esclusivamente per il regolamento della specifica operazione che ne ha determinato l'acquisto contro lire;
- le valute di cui alla lettera d), quando derivanti da finanziamento all'importatore, possono essere utilizzate per il regolamento dell'operazione finanziata.
2. Fermo rimanendo quanto stabilito in materia di utilizzo dei conti valutari, è data facoltà ai rispettivi titolari di procedere, nei termini di validità dei conti stessi, a conversioni in altre valute della valuta accreditata".