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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 gennaio 1988, n. 10

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/01/1988
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Testo in vigore dal:  21-1-1988

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1987, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 1987, con il quale sono state adottate misure atte a contrastare deflussi speculativi di capitali verso l'estero, con la reintroduzione dell'art. 14 e la modifica dell'art. 26 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni;

Considerato

che sono venuti meno i motivi che avevano determinato l'adozione delle suddette misure; Decreta:

Art. 1

1. È abrogato l'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni.
2. I finanziamenti obbligatori in valuta in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere estinti contro lire, ovvero trasformati in finanziamenti facoltativi regolati dalla disciplina vigente.
3. Analoga facoltà è consentita per i finanziamenti a carattere sostitutivo la cui assunzione è stata autorizzata in via particolare.