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DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1988, n. 5

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/01/1988.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal:  13-1-1988 al: 13-3-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali e sulla indennità di fine servizio per gli iscritti all'INADEL;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1› gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni.