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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 ottobre 1987, n. 488

Modificazioni ed integrazioni alle deliberazioni in materia di politica mineraria.

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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  16-12-1987

Art. 1

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attivazione di interventi volti a definire una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie;
Viste le proprie delibere dell'8 giugno 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 giugno 1983, e del 25 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1984, n. 334, con le quali il Comitato ha impartito direttive rispettivamente per la formulazione degli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, individuando sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e per i criteri di cumulabilità degli interventi statali con quelli concessi da regioni a statuto speciale e da organismi internazionali;
Visto, in particolare, l'art. 2, terzo comma, della legge sopra richiamata che affida al Comitato il compito di verificare annualmente ed eventualmente di modificare, previo parere della commissione consultiva interregionale, le indicazioni inerenti alla rilevanza delle sostanze minerali e alle azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore minerario;
Vista la proposta del 19 marzo 1987, n. 370286 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato l'esigenza di ampliare la categoria dei minerali agevolabili ai sensi della normativa vigente, unitamente all'opportunità di un chiarimento circa la procedura da seguire per la cumulabilità dei contributi dello Stato con quelli degli enti ed organismi internazionali;
Acquisito il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale nella riunione del 15 ottobre 1987;
Tenuto conto delle relazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della politica mineraria;
Visto l'art. 1, lettera d), del decreto del presidente della Repubblica n. 611/1986 relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;
Sulla proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Delibera:
1. Sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla delibera dell'8 giugno 1983:
l'elenco del punto 2 è così sostituito:
METALLIFERI:
a) Non ferrosi:
alluminio;
antimonio;
piombo;
zinco;
rame e associati;
stagno;
oro, argento; platino e minerali del gruppo del platino, terre rare;
altri minerali metalliferi esclusi quelli indicati nel seguente punto b).
b) Associati alla siderurgia:
ferro;
manganese;
molibdeno;
tungsteno;
titanio;
zirconio;
nichelio;
vanadio.

NON METALLIFERI:
pirite;
sali alcalini e magnesiaci;
fluorite;
barite;
fosfati;
asbesto;
caolino e bentonite;
argille refrattarie;
talco;
feldspati.

FONTI DI ENERGIA PRIMARIA:
carbone e lignite;
il secondo capoverso del punto 3 è così modificato:
"La ricerca operativa nel territorio nazionale dovrà interessare, in un primo momento, le aree che risultano già indiziate secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 5 della legge in esame. In tale fase potranno essere adottati gli interventi previsti dall'art. 9 della legge per agevolare la realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo diretti alla individuazione di alcuni minerali appartenenti alle sostanze minerali di cui al punto 2 della presente delibera: in via prioritaria alluminio, antimonio, piombo, zinco, rame e minerali associati, oro, argento, manganese, tungsteno, fluorite, barite, carbone, feldspati, pirite, sali alcalini e magnesiaci";
il quarto capoverso del punto 4 è così modificato:
"Per quanto concerne l'intervento finanziario dello Stato per la promozione ed il sostegno dell'attività mineraria all'estero da parte degli enti di cui all'art. 17 della legge n. 752/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi saranno destinati a progetti riguardanti i seguenti minerali: in via prioritaria piombo, zinco, rame e minerali associati, stagno, oro, argento, platino e minerali del gruppo del platino, ferro e minerali associati alla siderurgia, fosfati, asbesto, sali alcalini e magnesiaci e carbone".
2. Il punto 3 della delibera del 25 ottobre 1984 è così integrato:
"Nel caso di agevolazioni di enti ed organismi internazionali per singole voci di costo di progetti di ricerca operativa all'estero, l'intervento dello Stato, riconosciuto a carattere integrativo fino al 100 per cento delle spese globali ammissibili alle agevolazioni - fermo restando il limite del 70 per cento per la parte di contributo concesso dallo Stato - è riferito all'intero progetto comprendente i costi ammessi alle agevolazioni degli enti ed organismi internazionali. Sulla base della relazione finale della commissione tecnica di cui all'art. 5 della legge 15 giugno 1984, n. 246, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procederà a conguaglio dei contributi, nei limiti sopra indicati, in misura tale da realizzare il previsto cofinanziamento".

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 22 ottobre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota alle premesse:
Il testo vigente dell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge n. 752/1982 è il seguente:
"Il CIPE, entro il termine suddetto, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.
Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indicazioni di cui al precedente comma".

Note al dispositivo:
- Il testo vigente degli articoli 5 e 9 della legge n. 752/1982 è il seguente:
"Art. 5. - Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'art. 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti origani delle regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto art. 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa".
"Art. 9. - Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'art. 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 3, sono concessi contributi nella misura massima del sessanta per cento delle spese afferenti a:
a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici;
b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;
d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e ammodernamento;
e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.
Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca.
Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.
I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.
L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.
Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.
I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori".
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 752/1982, modificato ed integrato dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, sostituito dall'art. 6 del D.L. 31 luglio 1987, n. 318, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, è il seguente:
"Art. 17. - 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 3, terzo comma, lettera b), possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:
a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;
b) lavori di ricerca operativa;
c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.
2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al primo comma finanziamenti agevolabili fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero già in attività di coltivazione. Il finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione".