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LEGGE 19 novembre 1987, n. 476

Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2018)
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Testo in vigore dal:  9-12-1987 al: 10-9-2018
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità
1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 115 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382):
"Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati").
Il testo della tabella B, soprarichiamata, è il seguente:
"TABELLA B:
1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF).
2) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI).
3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare.
6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
7) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.
8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).
9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
10) Istituto nazionale "Umberto e Margherita di Savoia".
11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia.
12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.
13) Casa militare "Umberto I" per i veterani delle guerre nazionali.
14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
15) Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze.
16) Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele II".
17) Fondazione "Vittorio Emanuele III" per orfani e figli di ferrovieri.
18) Istituto postelegrafonici.
19) Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
20) Ente nazionale assistenza magistrale.
21) Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori di scuola media.
22) Fondazione figli degli italiani all'estero.
23) Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani "F.D. Roosvelt".
24) Opera nazionale per le città dei ragazzi.
25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.
26) Fondazione "Gerolamo Gaslini".
27) Casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi".
28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo", Napoli.
30) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
31) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).
32) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
33) Associazione nazionale vittime civile di guerra.
34) Unione italiani ciechi (UIC).
35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia.
36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
37) Istituto del "Nastro Azzurro" fra combattenti decorati al valor militare.
38) Associazione nazionale combattenti e reduci.
39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) [estinto con D.P.R. 14 febbraio 1979 (in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 giugno 1979)].
40) Unione nazionale mutilati per servizio.
41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
42) Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose.
43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) [estinta con D.P.R. 14 febbraio 1979 (in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 giugno 1979)].
44) Federazione italiana della caccia.
45) Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
46) Consorzio nazionale produttori canapa.
47) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
48) Ente nazionale per le Tre Venezie.
49) Ente nazionale cellulosa e carta.
50) Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.
51) Istituti di incremento ippico.
52) Ente produttori di selvaggina.
53) Ente mostra mercato dell'artigianato.
54) Ente italiano della moda.
55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI).
56) Utenti motori agricoli (UMA).
57) Opera nazionale combattenti.
58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali [soppresso dal D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.
59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.
60) Comitato per la difesa morale e sociale della donna.
61) Ente nazionale protezione animali (ENPA).
62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attività di carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresì da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se non previste espressamente nell'elenco che precede e che operino nel territorio di più regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua attività di carattere educativo-religioso, accertata dalla commissione tecnica di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento.
L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta".